Sovraindebitamento. Come uscire dai debiti e affrontare Equitalia (di Luca De Franciscis)

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Un anno fa, su questa stessa testata giornalistica, abbiamo dato notizia della crisi da sovraindebitamento dei consumatori e dei soggetti non fallibili e anche delle novità in arrivo per il sovraindebitamento. La normativa e anche le Sentenze di diversi Tribunali hanno dato conferma della sua piena utilizzabilità.

In maniera non esaustiva vediamo come si può risolvere la propria situazione debitoria con la legge n. 3 del 2012, art. 6 e seguenti.

Un esempio chiarisce subito la portata della legge. Due coniugi, lavoratori dipendenti, decidono di acquistare la tanto desiderata prima casa per la propria famiglia, ma un evento imprevedibile li costringe ad ingenti esborsi di denaro e a trovarsi, quindi, nell’impossibilità di pagare le rate del mutuo precedentemente stipulato con la banca. Questi coniugi possono accedere ai benefici della Legge da sovraindebitamento se possiedono i requisiti previsti dalla legge.

La situazione di sopravvenuta difficoltà può applicarsi per debiti verso istituti di credito e/o finanziarie, Agenzia delle Entrate, Agenzie della Riscossione (Equitalia) ecc.; la casistica può interessare debiti di diversa specie.

Occorre sapere anche che per accedere ai benefici previsti dalla norma bisogna avere un patrimonio (non importa l’entità) e/o un reddito (di qualsiasi tipologia). In taluni casi è anche possibile con l’intervento di una terza persona che possa garantire e finanziare il debito.

Come già detto nei precedenti articoli, possono accedere alla procedura del sovraindebitamento i privati, i piccoli imprenditori, professionisti e, comunque, soggetti ai quali non è applicabile la legge fallimentare.

Il debitore può proporre ai suoi creditori, per il tramite del Tribunale, “l’accordo del debitore”, ovvero un piano di rientro dei propri debiti e se il 60 % dei creditori lo accetta, può concludere un accordo di composizione della crisi. Il piano sarà sottoposto al Giudice che lo approverà in piena autonomia e lo renderà esecutivo con l’omologa.

Altra possibilità è proporre al Presidente del Tribunale (o in alternativa a un Organismo di composizione della crisi “O.C.C.”, costituiti anche dagli Ordini Professionali) competente per il suo territorio, una apposita istanza con il piano del consumatore; in questo caso non rileva il consenso e la maggioranza dei creditori. Il Giudice valuterà la domanda, che dovrà contenere la proposta di ristrutturazione dei debiti, e se riterrà meritevole la condotta del soggetto richiedente e adeguata e conveniente la proposta per i creditori (con pagamento parziale dei debiti e se necessario anche a rate) ne disporrà l’omologazione.

La legge consente anche la liquidazione del patrimonio. In questo caso il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio vendibile, per soddisfare i suoi creditori. Ricevuta la proposta il Tribunale nominerà un liquidatore per vendere al meglio i suoi beni e pagare in maniera proporzionale i suoi debiti.

Il “fai da te”, per questa procedura, può presentarsi difficile e inefficace per la documentazione (analitica e complessa) da presentare e per la stesura delle motivazioni. E’ opportuno rivolgersi a professionisti che sappiano assisterli e consigliarli al meglio. La procedura prevede termini e prescrizioni con particolari modalità operative non praticabili da tutti.

Se tutto sarà svolto nei termini di legge e la procedura si chiude come da richiesta del debitore, seguirà l’esdebitazione, ovvero il debitore sarà liberato dei propri debiti.

A proposito, poi, dei debiti verso Equitalia è importante dire subito che è stato predisposto un apposito modello di dichiarazine di adesione alla definizione agevolata per carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore, presentata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge n. 3 del 2012.

Questo modello è in linea con quanto detto innanzi per il sovraindebitamento. La notizia di questo nuovo modello è rilevante perché consente, come accennato innanzi, a coloro che nonostante abbiano tutta la buona volontà ad adempiere, non possono farlo nella misura richiesta, per l’evento imprevedibile cui devono far fronte.

Abbiamo accennato a Sentenze di diversi Tribunali e conferma della sua piena utilizzabilità del sovraindebitamento. I casi trattati dal Tribunale di Napoli, di Busto Arsizio, di Como che ha consentito a un imprenditore (con accordo dei creditori) di ridurre il suo debito da 1,4 milioni di euro a 370 mila euro, di Monza che ha consentito a una famiglia di ridurre i debiti verso società finanziarie da 150mila euro a 52mila euro con l’utilizzo del TFR accantonato, ma anche di altri Tribunali d’Italia, che solo per brevità non si citano, hanno consentito di ridurre il debito tributario, verso banche, Equitalia e verso altri applicando la Legge del sovraindebitamento e dell’accordo del debitore.

La composizione della crisi da sovraindebitamento è illustrata molto bene dal Tribunale di Torino. Il Tribunale, meritevolmente, ha postato sul proprio sito in maniera dettagliata, una scheda informativa, aggiornata al 18-11-2016, nella quale si chiarisce: cos’è lo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, la normativa con vademecum, chi può richiedere la procedura da sovraindebitamento, dove presentare consegnare l’istanza, quali sono le procedure e come si svolgono, i costi della procedura, i facsimile dell’istanza del consumatore e del debitore e la nota di iscrizione a ruolo.

In conclusione una precisazione: non tutto è facile e non sempre è possibile.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

www.studiodefranciscis.it

 

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