De Luca a Il Mattino: “Il fatto non esiste. Ancora oggi non so di cosa si stia parlando”

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“Io sono assolutamente tranquillo. Preciso che non ho confezionato nessuna verisione ma ho solo dato notizia delle dimissioni del mio collaboratore. Già da tempo parlavamo della difficoltà di fargli mantenere il doppio incarico. Ma non ho detto niente. Ho chiesto al mio avvocato di essere ascoltato il 29 per chiarire che non so niente di niente. E ho mantenuto un atteggiamento di riserbo. Non apro il dibattito su una vicenda che è in corso. La magistratura vada avanti senza guardare in faccia a nessuno”. A dirlo il Governatore della Campania Vincenzo De Luca intervistato in diretta streaming dalla redazione del Mattino.

“Il fatto non esiste. Ancora oggi non so di cosa si stia parlando. Sappiamo da voi che c’è un certo Manna che chiedeva incarichi alla mia segreteria. In un’amministrazione come la nostra c’è un’invasione di persone che si propongono. E’ una valanga. Qualcuno voleva presentarsi e fare millantato credito. Non voglio andare una virgola oltre questo”. “Quando mi informò del sequestro del cellulare, lui mi rispose che non che si trattava di una cosa insignificante. Chi sbaglia con me è colpevole non una ma tre volte. Nessuno mi ha mai parlato del signor Manna. I chiarimenti li dovrò dare ai magistrati. Non ho avuto nessuna segnalazione da parte di Mastursi. Le sue dimissioni? Una sua scelta e un atto di sua sensibilità”.

8 Commenti

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  • Semplicemente credibilità 0.Ed il vecc hio teorema tanto caro ai magistrati milanesi:” Non poteva non sapere?” Aspettiamo ora cosa dirà Renzi

  • « Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. »
    La legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)[3] , ha spacchettato il reato di concussione all’art.317 c.p., il quale al suo interno inglobava sia la condotta costrittiva che quella induttiva. La concussione cd. costrittiva è rimasta configurata dall’art 317, ma limitatamente al pubblico ufficiale, mentre la cd. concussione per induzione è migrata nel nuovo art. art. 319 quater.
    L’art. 317 c.p., secondo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 adesso recita:
    « Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. »
    La fattispecie per costrizione all’art 317, ora prevede la sola ipotesi di condotta concussiva del P.U.. L’art. 319 quater (rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”) invece dispone:
    « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
    Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. »
    Come si nota, le condotte di induzione vengono fatte confluire introducendo nel sistema una nuova fattispecie delittuosa denominata “indebita induzione a dare o a promettere denaro o altra utilità” e disciplinata appunto dall’art.319-quater.
    Il delitto di induzione, questa volta è realizzabile tanto dal p.u. quanto dall’incaricato di pubblico servizio, che “abusan­do della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità”. Per questa fattispecie si prevede un quadro sanzionatorio che va dai 3 agli 8 anni di reclusione.
    Il comma 2 dispone, per l’ipotesi prevista nel comma 1, la punibilità anche del privato (e questa è l’innovazione più significativa) con la reclusione fino a 3 anni.
    Le Sezioni Unite sono recentemente intervenute con la sentenza n. 12228, 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013) a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in seno allo stesso giudice di legittimità in ordine ai criteri distintivi tra “costrizione” e “induzione”: nella prima, l’abuso si concreta in una minaccia del pubblico ufficiale, cioè nella prospettazione di un male ingiusto, che pone la vittima di fronte all’alternativa secca e perentoria se subire il male minacciato o cedere alla indebita dazione o promessa, con conseguente drastica e grave limitazione della libertà di autodeterminazione (voluit quia coactus); nella seconda, l’abuso del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio si concreta in una attività di suggestione, persuasione, pressione morale, inganno (purché non concernente il carattere indebito della prestazione richiesta), anche in forme allusive o velate, la cui efficacia condizionante la volontà del privato si vale della prospettazione di un ingiusto vantaggio, così che l’indotto conserva un margine più ampio di autodeterminazione (coactus, tamen voluit), giacché la sua acquiescenza alla richiesta di prestazione indebita si spiega nella prospettiva di un tornaconto personale, che fa del privato non una vittima, ma un coautore del reato, come tale punibile.
    Caratteristiche
    È un reato proprio in quanto può essere commesso solo dal pubblico ufficiale. La condotta incriminata consiste nel farsi dare o nel farsi promettere, per sé o per altri, denaro (“mazzetta” nel gergo giornalistico) o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione. Prima della Legge 6 novembre 2012, n. 190, soggetto attivo del reato poteva essere anche l’incaricato di pubblico servizio.
    Modalità della condotta
    La condotta può esplicitarsi in due differenti modalità: costrizione e induzione.
    La costrizione è intesa nel senso di coercizione psichica relativa, cioè essa implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire il male minacciato.
    L’induzione invece si realizza mediante comportamenti di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa (allusioni, silenzi, metafore) idonee a influire sul processo motivazionale del privato creando uno stato di soggezione psicologica. In questo contesto, la giurisprudenza negli ultimi anni ha creato la figura di “concussione ambientale” che si ravvisa quando il privato è indotto a compiere l’azione, più che da un comprovato comportamento induttivo del soggetto pubblico, dalla convinzione di doversi adeguare a una prassi consolidata, cioè la convinzione che quella dazione o promessa costituiscano i soli strumenti per ottenere un concreto agire degli organi amministrativi.
    La concussione rientra certamente tra i cosiddetti reati di cooperazione con la vittima in quanto il comportamento della vittima è determinante ai fini della configurabilità della fattispecie, infatti qualora non avvenisse la dazione o la promessa il reato non si configurerebbe. È però ammesso il tentativo, che si configura qualora il soggetto pubblico compia atti diretti a costringere o indurre taluno a dare o promettere, ma effettivamente non seguano la dazione o la promessa.
    Il soggetto passivo secondo l’impostazione originaria del Codice Rocco era solo la pubblica amministrazione; oggi invece, alla luce dei valori costituzionali che pongono l’accento sulla centralità della persona nel sistema giuridico, il soggetto passivo è anche il concusso, coartato nel suo diritto alla libera autodeterminazione e leso nella sua integrità patrimoniale.
    Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di compiere il reato. Il reato non è configurabile per colpa.
    L’abuso delle qualità e l’abuso dei poteri
    Il pubblico agente “abusa” della propria qualità quando non si limita a dichiararne il possesso, o al limite, a farne sfoggio, ma, per il contesto, l’occasione, le modalità in cui viene fatta valere, essa appare priva di altra giustificazione che non sia quella di far sorgere nel soggetto passivo “rappresentazioni induttive o costrittive di prestazioni non dovute”, deve cioè assumere efficacia psicologicamente motivante.
    L’abuso dei poteri avviene nel momento in cui l’agente li esercita fuori dai casi o al di là dei limiti, stabiliti dalla legge: quando non dovrebbero essere esercitati ovvero quando dovrebbero essere esercitati in modo diverso.

    E allora……Buon Lavoro, Governatore!

  • Mi sono letto tutto quel tuo sermone,sbadigliavooo che sonnooo.
    Probabilmente volevi identificarti in qualche figura giuridica decaduta del 800 Borbonico. Buona Notte.

  • Lei nn è un cavallo di razza ma un somaro. Se vuole scrivere. ” del 800″ ” deve scrivere : dell’ 800. Apostrofo più 2 ( due) consonanti “l ” . Questo perché l ‘apostrofo precede la vocale anche se espressa numericamente con il numero 8. Lei quindi nn può proprio commentare un professionista serissimo che ha argomentato tesi giuridiche. Lei deve ripetere la seconda elementare

  • Lo scorso 29 ottobre, in tempi per nulla sospetti, molto prima che il Mastursi Gate deflagrasse, l’avvocato Paolo Carbone, delegato da Vincenzo De Luca, chiedeva in maniera ufficiale alla Procura di Roma che stava indagando sulla vicenda, che il governatore venisse ascoltato per chiarire la sua posizione e la completa estraneità dai reati contestati. De Luca era stato già raggiunto da un avviso di garanzia e fremeva per far luce su quanto accaduto, spiegare e chiarire ai magistrati inquirenti la sua posizione. Secondo la versione dei difensori del Governatore della Campania e di chi oggi è dalla parte di De Luca questa lettera è la prova inconfutabile della totale estraneità del Governatore, la dimostrazione chiara, lampante che in tutta questa storia De Luca, come ha più volte ribadito nel corso della conferenza stampa di ieri – durante la quale chissà per quale ragione questo fatto importantissimo non è stato menzionato – sia realmente parte lesa, vittima non certamente carnefice. De Luca voleva raccontare tutto, spiegare al procuratore di Roma i termini di questa brutta e raccapricciante storia almeno per quella che era la parte che lo riguardava, chiarire la sua posizione e quella degli altri indagati facendo gli opportuni distinguo, raccontare del suo rapporto con Mastursi, probabilmente anche le pressioni che aveva subito ed alle quali non aveva ceduto. Basterà questa prova per estrometterlo dalle indagini, archiviare la sua posizione in un’inchiesta che è, probabilmente, solo agli inizi? Difficile, di certo è un fatto di cui non si può non tener conto anche perchè, a differenza di altre vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto, De Luca questa volta ha provato a giocare d’anticipo. Probabilmente anche per questa ragione, niente affatto secondaria, il PD che inizialmente aveva mostrato un evidente disappunto, ieri sera ha manifestato in blocco, salvo rarissime eccezioni, grande solidarietà e profonda vicinanza al Governatore della Campania, un segnale atteso, importante nulla a che vedere con il caso Marino, sindaco di Roma.

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