CGE – Con la sentenza Pontillo si riconosce la discriminazione subita da SKS365

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sks365Una nuova duplice e importante conferma dell’operato di SKS365 giunge dalla Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza del 7 aprile 2016, relativa alla Causa “Pontillo” (C-474/14), la CGE ha infatti riconosciuto e confermato la discriminazione subita negli anni dalla sola SKS365 sul mercato italiano. Ordinanza esclusiva quindi per la sola SKS365 e non applicabile al momento a operatori terzi.

 

La Corte era chiamata a esprimersi in riferimento alla domanda di pronuncia proposta dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 2 maggio 2014 relativamente all’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE.

 

A seguito di un controllo effettuato l’11 marzo 2014 presso i locali di un CTD affiliato a SKS365, la GdF provvedeva al sequestro di apparecchiature per la ricezione e la trasmissione delle scommesse. Il Tribunale di Salerno, facendo seguito all’istanza di dissequestro presentata dall’Avv. Antonio Feriozzi, sospendeva il procedimento sottoponendo alla Corte fattispecie identiche a quelle recentemente affrontate anche da altri operatori.

 

La Corte, come anticipato, ha confermato la discriminazione subita da SKS365, così come avvenuto con la sentenza Leazza nei confronti di altri operatori, derivante dall’obbligo di cessione a titolo gratuito dei beni oggetto della concessione, come già inserita nello Schema di Convenzione con ADM. Al tempo stesso è stato inoltre ratificata l’importanza del ravvedimento operato successivamente dal legislatore nazionale riconoscendo, di fatto, il valore della pertecipazione alla sanatoria per emersione operata da SKS365 nel 2015, proseguendo quindi la propria attività nel pieno della legittimità.  

 

Riterrei opportuno evidenziare come l’orientamento della Corte di Giustizia”, commenta l’Avvocato Antonio Feriozzi, “si ponga in continuità con lo spirito che ha animato il legislatore con la legge di Stabilità del 2015, alla cui procedura SKS365 ha aderito a differenza di quanto scelto da altri operatori. Attraverso la legge di Stabilità 2015, infatti, il legislatore, preso atto del contrasto dell’obbligo previsto dall’art. 25 dello Schema di Convenzione in capo ai nuovi concessionari (cessione a titolo gratuito della titolarità dei beni materiali ed immateriali oggetto della concessione), lo ha eliminato, rendendo pertanto conforme il “nuovo regime” ai principi generali previsti dagli artt. 49 e 56 del TFUE”.

 

La stessa Corte Suprema di Cassazione, con la recente Sentenza n. 6709 del 19 gennaio 2016 aveva già specificato che “né … appare possibile ritenere che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 ponga restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove i limiti all’esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all’adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore, la sussistenza delle condizioni per la tutela dell’ordine pubblico”.

 

Inoltre la Suprema Corte aveva specificato come “..ciò consentirà nei confronti dei soggetti che non abbiano presentato la domanda di regolarizzazione o che da essa siano decaduti – per effetto del disposto dell’arti, comma 644 della citata legge n. 190 del 2014, richiamata dalla nuova disposizione della legge di stabilità 2016 – l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4 -bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni”, ossia delle sanzioni penali previste nei confronti dei bookmakers sprovvisti di autorizzazione ex art. 88 TULPS e/o di concessione rilasciata dall’Agenzia dei Monopoli di Stato. Chi ha avuto la possibilità di aderire alla procedura prevista dalla Legge di Stabilità ed ha ritenuto di non farlo, non potrà più eccepire le discriminazioni presenti nel “Sistema Monopolio nazionale”.  

 

 

 

SKS365 Malta LTD

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