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Contraentedebole: Guasti alla linea telefonica, in che modo è possibile far valere i propri diritti?

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I guasti alla linea telefonica sono un fenomeno tutt’altro che raro: chi di noi non si è mai trovato di fronte ad un distacco della linea a causa del passaggio ad altro operatore, all’interruzione del servizio ADSL o voce o semplicemente non ha combattuto contro il rallentamento della linea dati tale da rendere impossibile la navigazione internet.

In questi casi, in che modo è possibile far valere i propri diritti?

Se avete un guasto alla linea telefonica il reclamo scritto, per quanto opportuno, non rappresenta una condizione indispensabile per poter richiedere il risarcimento dei danni nei confronti del proprio gestore di telefonia: potrà essere sufficiente anche una segnalazione telefonica al “servizio clienti”.

È quanto afferma anche il Giudice di Pace di Salerno, con una recente sentenza che ha riconosciuto il risarcimento dei danni in favore dell’utente, in un caso di cattiva gestione della migrazione della linea, ovvero nel passaggio dal vecchio operatore al nuovo gestore telefonico.

Nel caso di specie, l’utente aveva subito il distacco sia della linea internet che telefonica. Aveva inoltre subito l’accavallamento del proprio numero con quello di altro utente.

Il cliente del gestore, in tale caso, non aveva tuttavia inviato alcun reclamo scritto alla compagnia telefonica, la quale si era difesa eccependo proprio la carenza di contestazioni “formali”.

Il gestore della linea telefonica, tuttavia, non può difendersi asserendo di non essere responsabile del ritardo nella risoluzione del guasto, solo perché non era a conoscenza dei disservizi che l’utente (privato o società) stava subendo.

Ai clienti dei gestori telefonici, ha stabilito il giudice, è infatti consentito presentare reclami con ogni mezzo, anche chiamando telefonicamente il servizio clienti: è onere del gestore, infatti, garantire la tracciabilità di tali reclami e garantire una rapida risoluzione dei problemi.

In pratica, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, la compagnia telefonica non potrà difendersi asserendo semplicemente di non aver ricevuto alcun reclamo scritto da parte del cliente: sarà, al contrario, l’operatore stesso a dover fornire la prova di non aver ricevuto alcuna contestazione da parte del proprio utente.

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