Per il calcolo dell’IMU e la TASI si applicano le aliquote dello scorso anno 2015, tranne che il Comune non abbia adottato una delibera al “ribasso” entro il 30 aprile e pubblicata entro il 28 ottobre 2016.
In mancanza di delibere comunali al “ribasso” la seconda rata in scadenza sarà uguale a quella della prima rata già pagata. Per consultare le delibere e i regolamenti che riportano notizie su IMU-TASI-TARI, aliquote e tariffe di tutti i Comuni d’Italia cliccare su ITALIA – regolamenti e delibere aliquote tariffe.
Ricordiamo subito che per la prima casa nessun pagamento TASI è dovuto, tranne che non sia accatastata come A1, A8 e A9.
Per il 2016 (diversamente dal 2015) l’IMU per i terreni agricoli, posseduti da coltivatori diretti e IAP, non è dovuta, anche se i terreni si trovano in zone di pianura. Sono esenti anche tutti i terreni agricoli indipendentemente dalla loro coltivazione e, quindi, anche per i terreni incolti e gli orti posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Sono anche esenti i terreni coltivati e non coltivati che si trovano nei Comuni montani o nelle isole minori.
Per verificare se il terreno è situato in zona montana o parzialmente montana cliccare su Terreni agricoli esenti o parzialmente esenti da IMU. Dopo aver cliccato e aperta la pagina, tenere premuti i tasti “control e F” e scrivere, in alto a sinistra, il nome del Comune.
Altri dettagli si possono leggere cliccando su terreni agricoli IMU esenzioni e calcolo.
Ricordiamo anche che l’IMU/TASI è ridotta al 50% per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado, in linea retta ascendente e discendente, ovvero a genitori e figli, come già riportato su queste stesse pagine di Salerno notizie. E’ ridotta invece al 25% per gli affitti a canone concordato.
Ma cosa succede se si paga dopo la scadenza?
Nulla di irrimediabile perché è possibile sistemare la disattenzione/omissione, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Questo istituto, infatti, prevede di poter sanare il mancato pagamento, con una piccola sanzione e interessi che aumentano in base ai giorni trascorsi, dalla scadenza fissata (in questo caso il 16 dicembre 2016).
E’ previsto che per i pagamenti effettuati entro 14 giorni la sanzione è dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e, quindi fino al 1,4% al 14° giorno. Gli interessi legali sono quasi irrilevanti; fissati al 0,2% e calcolati per i giorni di ritardo. Per i pagamenti effettuati dal 15° giorno e fino al 30° la sanzione è del 1,5%. Se effettuati dal 30° al 90° giorno la sanzione sale al 1,67%.
Vi è poi il ravvedimento lungo, applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Nei casi in cui non è dovuta una nuova dichiarazione (esempio: variazione dati dell’immobile) la data da prendere a riferimento è quella della scadenza del versamento (in questo caso il 16 dicembre 2016). La sanzione per il ravvedimento lungo è del 3,75% e va sommata all’importo da versare con gli interessi. Per ulteriori approfondimenti cliccare su ravvedimento operoso (sito amministrazioni comunali).
Per quanto innanzi se non sarà possibile pagare nel giorno di scadenza, immaginiamo una giornata con un forte temporale o sotto una bufera di neve, non casca il mondo e non bisogna preoccuparsi più di tanto. Basterà ricalcolare quanto dovuto e, con una piccola differenza, il pagamento sarà sistemato.
L’unico fastidio sarà quello di compilare un nuovo mod. F24 e aggiungere una piccola sanzione e gli interessi legali. Per farlo leggere codici tributo per compilare Mod. F24.
Cliccando su avvertenze per la compilazione del Mod. F24, si ha una guida specifica su come compilare correttamente il modello. Per leggere, poi, le domande ricorrenti, fatte all’amministrazione finanziaria dai contribuenti sulla seconda rata di IMU e TASI 2016, con le relative risposte, cliccare su FAQ.
E’ utile sapere anche che l’amministrazione finanziaria, con un recente comunicato del 1° dicembre 2016, ha indicato la procedura per i rimborsi di tributi locali a carico dell’Erario. Per leggere il comunicato cliccare su comunicato rimborsi.
Luca De Franciscis
dottore commercialista
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