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Madre inadeguata, affidato alla tata il minore. Importante sentenza a Salerno

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Doveva accudire un bimbp di appena cinque mesi per poche ore ed invece è costretta a crescerlo per oltre un anno nel disinteresse di una madre inadeguata e di un padre ambiguo che spunta all’improvviso nella vita del piccolo scattandogli delle foto. Foto – a suo dire  – da pubblicare in rete. A quel punto, temendo il peggio per il bimbo (vendita del minore, pedofilia, vendita di organi) la tata ed il marito presentano un esposto alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni avanzando contestuale istanza di affidamento a tempo indeterminato ex l.184/83 e l. 149/01. A questo punto interviene una importante sentenza del Tribunale per i minorenni di Salerno: i genitori naturali decadono della responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. e i coniugi collocatari ottengono l’adozione in casi particolari del minore ex legge 184/1983 per l’impossiobilità di un affidamento preventivo ex art.44 lettera c9 e grazie alla nuova legge 173/2015 sulla continuità degli affetti



La madre naturale era già decaduta dalla responsabilità genitoriale di altri due figli e il presunto “padre” ha riconosciuto la bambina dopo un po’ di giorni dalla nascita. Elementi che hanno fatto scattare più di un dubbio sulla reale paternità dell’uomo. Elementi acquisiti in corso di processo al punto da far pensare che fosse stata proprio la madre ad accordarsi con quest’uomo, indicandolo come il padre per sottrarre il piccolo alla tata con chissà quale destino

Nota a cura dell’ Avv. Antonella De luca e Avv. Orlando Caponigro

Sentenza integrale n. 82/2016 resa dal Tribunale per i Minorenni di Salerno – Presidente Relatore dr. Pasquale Andria, in data 22.12.2016 per il procedimento avente n. 109/2016 Registro Adozioni Nazionali

Casistica: la madre naturale lascia suo figlio di appena cinque mesi ad una tata da lei ingaggiata.

La signora, che avrebbe dovuto fare da tata al minore per qualche ora e guadagnare qualcosa per aiutare la sua famiglia di cinque figli e marito con lavoro stagionale, accoglie il minore denutrito e debole e si ritrova ad accudirlo gratuitamente ed a tempo pieno.
La madre naturale alterna periodi di assenza a visite sporadiche e i coniugi continuano a prendersi cura del minore. Dopo circa un anno il suo presunto padre, di origini straniere, vuole conoscere il minore e chiede di vederlo un’unica volta e nell’occasione gli scatta delle foto dichiarando di volerle pubblicare su internet.

In questa circostanza i coniugi avvertono un campanello di allarme che viene amplificato ulteriormente dalla richiesta della madre naturale di ottenere un certificato valido per l’espatrio per il minore. I coniugi vorrebbero denunciare il tutto alle autorità ma temono per le sorti del minore, la paura che possa essere collocato in una casa famiglia o, che, peggio, possa tornare nelle mani di una madre inadeguata e/o di un padre ambiguo e abbandonico li fa desistere.

Nell’aprile 2014, i coniugi, ormai consci che è necessario chiarire la posizione giudica del minore, chiedono alla madre naturale di dare il consenso per l’affidamento legale in loro favore. La risposta negativa viene motivata dalla affermazione che “il padre vuole il minore subito per portarlo nel suo paese”. A questo punto i coniugi, severamente preoccupati per le sorti del minore e temendo il peggio (vendita del minore, pedofilia, vendita di organi, ecc.), presentano esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, avanzando contestuale istanza di affidamento a tempo indeterminato ex l. 184/83 e l. 149/01.

Con l’esposto la posizione dei coniugi viene compromessa, in quanto in esso emerge la loro inosservanza all’art. 9 co. 4° legge 184/83; i coniugi, avendo omesso di denunciare lo stato di abbandono entro sei mesi, rischiano di non essere considerati idonei per una potenziale futura adozione e la loro condotta viene valutata anche dal punto di vista penale ex artt. 71 e segg. Legge 4.5.1983 n. 184.

Il Tribunale si attiva immediatamente e, con i provvedimenti provvisori, a seguito di verifiche degli assistenti sociali, il minore viene collocato temporaneamente presso i coniugi denuncianti, con inibizione dei genitori naturali a far visita al minore.

Dall’attività istruttoria viene chiarita l’irrilevanza penale della condotta dei coniugi collocatari e viene desunta chiaramente la condotta abbandonica tanto della madre quanto del padre ex art. art. 9 comma 1 l. 184/1983 e 403 c.c., che porta ad un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. per entrambi i genitori naturali e all’apertura di un procedimento penale per abbandono di minore. Con il tempo il minore si lega alla famiglia affidataria, dove viene incluso in maniera naturale: imita gli altri figli, che considera suoi fratelli, chiamando i coniugi collocatari papà e mamma.

Si valuta l’adozione ma i coniugi rischiano di non essere valutati come genitori idonei per aver omesso di denunciare lo stato di abbandono nei termini di legge, per godere di poche risorse economiche, per non possedere il requisito di età del limite massimo di 40 anni, tra loro ed il minore, e, infine, perché mancava l’assenso dei genitori naturali all’adozione.

Tuttavia ex art. 46 l. 184/1983 il Giudice può accordare l’adozione a prescindere dal loro rifiuto dei genitori naturali, essendo decaduti dalla responsabilità genitoriale, ed in merito al requisito richiesto dalla legge sulle adozioni ex art. 6 l. 183/84, ovvero la differenza di età di non più di 40 anni, la sentenza n. 283/99 della Corte Costituzionale ha pacificamente affermato il principio secondo il quale la differenza massima di età di 40 anni tra adottati ed adottanti non può essere assoluta, ma deve subire eccezioni allorchè ricorra “la necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva”. Inoltre, anche la legge 184/1983 aveva previsto la possibilità di deroga al solo “limite massimo dei 40 anni”, infatti all’art. 44 l. 184/83 l’adozione può essere pronunciata in mancanza di dichiarazione di adottabilità, in favore di una persona non coniugata ed in deroga, per l’appunto, al limite massimo di divario di età (come si desume a contrario dall’ultimo comma che prevede l’inderogabilità solo del limite minimo del divario dei 18 anni tra l’adottante e adottato).

La coppia affidataria presenta istanza di adozione in casi particolari ex legge 184/1983, supportando l’istanza con il presupposto dell’impossibilità di un affidamento preadottivo ex art. 44 lettera c), e ancor di più con i principi della nuova legge 173/2015 “sulla continuità degli affetti”.

La sentenza accoglie in pieno l’istanza di adozione, dichiarando l’adozione del minore in casi particolari in favore dei coniugi già affidatari: “considerato che la minore ha stabilito rapporti estremamente solidi e significativi con i ricorrenti e con l’intero nucleo familiare degli stessi…. Considerato che entrambi i genitori del minore sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale può pronunciarsi comunque l’adozione in casi particolari, dovendo ritenersi il rifiuto contrario all’interesse del minore …che ha stabilito con gli istanti un profondo legame e considera la famiglia affidataria quale sua vera famiglia.. ritenuto che il rifiuto deve ritenersi altresì ingiustificato per via del sostanziale disinteresse mostrato dalla madre e dell’irruzione tardiva, imprevista e sospetta, della figura paterna”.

La nuova norma 172/2015 “sulla continuità degli affetti” approvata il 15.10.2015 è un’importate passo avanti nella difesa del diritto dei bambini a mantenere i legami affettivi stabili con persone che si sono prese cura di loro e che hanno sviluppato con lui relazioni positive.

Quindi, grazie a questa importante riforma, la famiglia che ha accolto un bambino in affido potrà chiedere l’adozione grazie al riconoscimento della comunità affettiva. La modifica prevede che una volta che si sia accertata l’impossibilità da parte della famiglia d’origine di farsi carico della crescita, cura del minore il Tribunale dei minorenni nella fase di valutazione dello stato di adottabilità del minore dovrà tenere conto dei legami affettivi e delle relazioni sviluppate e formatesi nella famiglia affidataria tra il bambino e tutti i membri, fermo restante che la famiglia affidataria dovrà soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla legge 184/1983.

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