«Maternità» dal 4 maggio le domande per il bonus da 800 euro

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A partire dal 4 maggio 2017 sarà possibile inviare all’Inps le domande per ottenere il bonus mamma, il premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, previsto dalla legge di bilancio per il 2017.

Il beneficio economico – ricorda l’Inps – sarà corrisposto dall’Istituto su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure alla nascita o adozione o affido avvenute nel 2017. Il premio è concesso in un’unica soluzione per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

Hanno diritto al bonus le cittadine italiane e comunitarie, le donne con status di rifugiate politiche e coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e, comunque entro un anno dalla nascita. Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, inizio della procedura di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio

Come fare la domanda

La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps: o via web, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla mamma tramite il Pin; o chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente; oppure tramite i patronati.
Per certificare lo stato di gravidanza si può presentare allo sportello il certificato originale o di copia autentica, oppure spedirlo a mezzo raccomandata, oppure indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato Asl.
C’è anche un’altra opzione possibile: ovvero, se si è già presentata una domanda all’Inps per un’altra prestazione (ad esempio, maternità difficile con esenzione dal lavoro) basta indicare all’Inps che si è già certificata la gravidanza per la pratica precedente.
Per le sole madri non lavoratrici, bisogna fornire il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino. Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.

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