Split payment allargato ai professionisti (di Luca De Franciscis)

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In questo intervento ci soffermiamo su lo split payment che modificherà le fatture emesse dai professionisti dal 1° luglio 2017.

L’obbligo nasce dalla nuova normativa presente nel DECRETO LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 che contiene una serie di novità fiscali (G.U. n. 95 del 24.04.2017).              

La novità è nell’art. 1 del D.L. 50/2017 e prevede che dal 1° luglio 2017 l’obbligo dello split payment, ovvero “scissione dei pagamenti”, già in atto per le forniture di beni e servizi effettuati dalle imprese private alla Pubblica Amministrazione (Legge Stabilità 2015), verrà esteso anche ai professionisti.

L’Iva presente in fattura non sarà pagata dalla P.A. al fornitore di beni o servizi e dal 1 luglio 2017 non sarà pagata neanche ai professionisti, ma sarà trattenuta e versata direttamente all’Erario dalla P.A. che ha ricevuto la fattura.

La nuova fattura dei professionisti dovrà essere trasmessa in formato elettronico e contenere la frase “scissione dei pagamenti”.

Altra novità è che lo split payment sarà esteso anche alle società controllate.

Più precisamente nel Decreto Legge si legge:

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

Sul punto a) dalla lettura del codice civile rileviamo che rientrano: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, e le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

 b) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

b)  società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché’ queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Sul punto b) per esemplificare si può dire che vi rientrano i soggetti della P.A. che già sono interessati dallo split payment che di seguito si richiamano: lo Stato; gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; gli enti pubblici territoriali; i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); le CCIAA; gli istituti universitari; le aziende sanitarie locali; gli enti ospedalieri; gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

La normativa, ad oggi vigente, ha concesso una deroga alle regole ordinarie previste per l’Iva e, per quanto riguarda il momento del versamento dell’Iva trattenuta dalla Pubblica Amministrazione, il DECRETO 23 gennaio 2015,  all’art. 3 dispone che l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.

Ma probabilmente le modalità del versamento cambieranno perché nell’art. 1 del nuovo D.L. 50/2017è previsto che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro dell’Economia e Finanze fisserà, con apposito decreto, modalità e termini per il versamento dell’Iva.

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

 

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.”;

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha mosso un’osservazione di carattere tecnico-giuridica e rileva, tra l’altro, che sui compensi corrisposti ai professionisti c’è già una ritenuta d’imposta del 20%. Il mancato incasso dell’Iva va a duplicare il prelievo.

Interessati alla “scissione del pagamento”, ovvero a non incassare più l’Iva sulle fatture emesse, saranno tutte le categorie professionali che fatturano con Iva. Molti professionisti che lavorano quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione (Ingegneri, architetti, geologi ecc.) si troveranno a credito con le chiusure periodiche e saranno costretti a chiedere il rimborso dell’Iva, con i relativi tempi di attesa.

L’atteso decreto del Ministro dell’Economia e Finanza riguarderà solamente modalità e termini per il versamento dell’Iva e non potrà cambiare l’obbligo della “scissione dei pagamenti”.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

www.studiodefranciscis.it

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