Libretto Famiglia e contratto di prestazione occasionale. Voucher? (di Luca De Franciscis)

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Il Senato ha approvato definitivamente la manovra e la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, come risulta dal sito del Senato.

Il testo definitivo approvato contiene diverse novità e con l’abolizione dei voucher viene innovato il lavoro occasionale. Sono previste due forme per accedervi:

– per le persone fisiche si utilizzerà il Libretto di famiglia;

per le imprese e professionisti, che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque dipendenti, occorrerà il Contratto di prestazione occasionale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vi sarà la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nel corso di un anno civile, con i seguenti limiti che interagiscono tra loro:

a – ciascun prestatore di lavoro non potrà ricevere più di 5.000 euro, anche se il lavoro è stato reso a soggetti diversi;

b – ciascun utilizzatore (non persona fisica) non potrà richiedere lavoro per importo superiore a 5.000 euro anche se reso da lavoratori diversi;

c – il prestatore di lavoro non potrà percepire, dal medesimo soggetto, compensi di importo superiore a 2.500 euro.

Le persone fisiche potranno utilizzare il Libretto di Famiglia con accesso telematico sul quale si potrà versare un importo di massimo 2.500 euro per lavori domestici e di assistenza familiare, come meglio specificato di seguito.

Al lavoratore viene riconosciuto il diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Viene riconosciuto, inoltre, il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

I compensi percepiti dai lavoratori sono esenti da imposte, non incidono sul suo stato di disoccupato e concorrono ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Anche le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti per il contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali nei seguenti casi:

a – nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b – per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c – per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d – per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

I limiti indicati innanzi di € 5.000 e di euro 2.500, che abbiamo detto interagiscono tra loro, trovano un limite di applicabilità del 75% per alcuni soggetti (v. comma n. 8 dell’art. 54 bis).

Per utilizzare questa nuova forma di lavoro sia gli utilizzatori (coloro che richiedono lavoro) che i prestatori di lavoro devono registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, Per quanto riguarda i pagamenti si può utilizzare il Mod. F24. Per l’accesso al Libretto Famiglia la registrazione e gli adempimenti connessi possono essere svolti tramite un ente di patronato.

Gli utilizzatori che intendono avvalersi di lavoratori possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica dell’INPS, o anche presso gli uffici postali, un libretto nominativo prepagato, denominato “Libretto di Famiglia” per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori di lavoro nell’ambito di: piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare.

Il Libretto di Famiglia contiene titoli di pagamento di valore nominale di 10 euro per il compenso di un’ora di lavoro. Coloro che utilizzeranno questo tipo di lavoro dovranno comunicare, entro il giorno 3 del mese successivo, i dati identificativi del soggetto che presta la propria attività di lavoro, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione. La controparte, ovvero il soggetto che ha prestato attività lavorativa riceverà notifica dei dati che interessano, attraverso SMS o posta elettronica.

Tutto il sistema gira, come è giusto che sia, intorno alla tracciabilità dei dati e delle singole operazioni, ma non senza difficoltà di carattere pratico. Con riferimento alle prestazioni rese nell’ambito del Libretto di Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’Inps provvede, nel limite delle somme previamente acquisite, al pagamento del compenso al prestatore di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo, con accredito delle spettanze su conto corrente bancario oppure mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane.

Le prestazioni di attività lavorative (con esclusione della pubblica amministrazione) non possono superare il limite di 280 ore nell’arco dell’anno civile. (l’anno civile di 365 giorni viene conteggiato com’è indicato sul calendario, tenendo conto dei mesi formati da 28, 30 e 31 – ventinove se bisestile e i giorni diventano 366). Nel caso di superamento del limite di 280 ore il rapporto si trasformerà a tempo pieno e indeterminato.

Sono previsti casi in cui non è applicabile la suddetta normativa, come per il settore edile, agricolo con alcune particolarità e attività particolarmente rischiose.

I vecchi voucher, già acquistati alla data del 17 marzo scorso, potranno essere utilizzati fimo alla fine dell’anno in corso. Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25.

Quanto innanzi è la sintesi del nuovo provvedimento legislativo. Per approfondire si rinvia alla lettura del Testo della manovrina (art. 54 bis, pag. 335).

Luca De Franciscis

dottore commercialista

www.studiodefranciscis.it

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