Il Tribunale da’ ragione a Comune Camerota: «Saggiomo non era eleggibile»

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All’esito delle consultazioni elettorali amministrative che si sono svolte l’11 giugno scorso, Giancarlo Saggiomo è risultato il secondo candidato più votato della lista ‘Camerota Riparte’ e insieme a Pierpaolo Guzzo, candidato sindaco della medesima lista, Vincenzo Del Gaudio (sempre facente parte del gruppo ‘Camerota Riparte’) e Orlando Laino (di ‘Viva Camerota’), si è andato a sedere tra i banchi della minoranza nel corso del primo consiglio, quello di insediamento, che si è svolto presso la casa comunale di Camerota il 19 giugno scorso.

Nel corso dello stesso consiglio, prima di trattare qualsiasi argomento, come per legge, si sono esaminate le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti, onde procedere alla relativa convalida. Orlando Laino, nella qualità di consigliere comunale, mediante la produzione di una dichiarazione di voto, poi allegata al verbale consiliare, ha messo in discussione l’eleggibilità di Saggiomo.

Il motivo? La sua candidatura quando era ancora il legale rappresentante della “Calanca Srl” società a responsabilità limitata, con capitale maggioritario da parte del Comune di Camerota.

L’elezione del consigliere Saggiomo, dunque, non è stata convalidata e – così – difeso dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, questi ha successivamente chiesto l’annullamento della delibera (la n.10 del 19.6.2017) adottata dal consiglio comunale di Camerota, chiedendo al Tribunale di Vallo della Lucania di accertare il diritto del ricorrente ad essere convalidato nella carica di consigliere comunale.

Dopo le udienze celebratesi il 13 settembre 2017 ed il successivo 04 ottobre (con produzione di note illustrative delle parti in causa), il Collegio Giudicante di Vallo della Lucania si è riservato. Il testo della norma, come è noto, in tema di ineleggibilità, stabilisce che «non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del Comune o della Provincia”.

La ratio legislativa è quella di prevenire una possibile incidenza sulla libertà di voto da parte di chi già rivesta un ruolo influente, tale da arrecare un “vulnus” alla “par condicio” con gli altri candidati, determinando la violazione delle disposizioni che prevedono le cause di ineleggibilità. Nel caso in cui, dunque, la causa d’ineleggibilità non venga tempestivamente rimossa, l’unico rimedio è l’invalidità dell’elezione medesima.

In questa direzione, infatti, è andata l’ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale. Saggiomo, dunque, non ha depositato in tempo le sue dimissioni da presidente della società ‘Calanca Srl’, quindi era candidabile alle passate amministrative di Camerota, ma non eleggibile. Il suo posto in consiglio comunale, intanto, è stato già occupato da Sara Infantini (Camerota Riparte).

«Prendo atto di quanto deciso e, pur non volendo rilasciare commenti in merito, esprimo piena soddisfazione per il riconoscimento della legittimità del provvedimento consiliare di cui alla deliberazione n.10 del 19.6.2017» ha tagliato corto il vicesindaco e avvocato Francesco Calicchio.

«Dispiace certamente dal punto di vista personale ed umano per Giancarlo Saggiomo – chiosa il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta – che è stato mal consigliato, indotto in errore e solo utilizzato da chi ne ha carpito la buona fede. Sin dall’inizio ho detto che è Saggiomo la vera vittima di questa vicenda, tratto in errore da chi – al contrario – avrebbe avuto il dovere di tutelarlo”.

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