Acquisto casa con Fondo garantito dallo Stato (di Luca De Franciscis)

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L’Italia è l’unico Paese che può beneficiare di una legge che permette di ricevere un mutuo garantito dallo Stato per il 50% del prezzo dell’immobile, di costo massimo di € 250 mila euro.

La legge nel tempo è stata rivisitata e perfezionata ed oggi è possibile acquistare la prima casa con il Fondo di garanzia dello Stato nella misura del 50% della sorta capitale. Per facilitare la concessione dei mutui lo Stato si rende garante verso le banche e rende così più facile la concessione del mutuo di immobili da adibire ad abitazione principale con annesse pertinenze (sono esclusi gli immobili di lusso e quelli accatastati in categoria A1, A8 e A9).

Possono accedere alla garanzia del Fondo coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo. La garanzia del Fondo può essere richiesta anche per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del soggetto richiedente il mutuo.

La legge è per tutti e non richiede limiti di reddito oltre i vincoli di cui innanzi. Vi sono delle precedenze che però non interagiscono con la richiesta di altri soggetti. Le priorità previste dalla legge con tasso calmierato, ovvero a un tasso che non potrà mai essere superiore al tasso effettivo globale medio, sono per:

a) Giovani coppie: nucleo familiare costituito da coniugi o conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento;

b) Nucleo familiare monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi, ovvero persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

c) Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;

d) Giovani under 35 titolari di un contratto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n 92.

Ancora oggi i tassi (fisso o variabile) applicati ai mutui ipotecari sono bassi e convenienti, per chi decide di acquistare un immobile per adibirlo a propria abitazione, e sono già al di sotto del tasso effettivo globale medio.

I vantaggi sono anche per le banche che non dovranno garantire l’intero importo del mutuo. Per il richiedente (mutuatario) che ha avuto accesso al Fondo, il vantaggio è nel fatto che le banche non possono chiedere altre garanzie personali, come fideiussioni di genitori e/o parenti per garantire il pagamento. La garanzia del Fondo, insieme all’ipoteca sull’immobile, copre il rischio delle banche concedenti il mutuo.

Altra peculiarità, per coloro che avranno accesso al Fondo di garanzia, è quella di poter chiedere alla banca il finanziamento del 100% dell’importo del costo dell’immobile e chiedere, pertanto, un mutuo che copre l’intero costo di acquisto (importo massimo 250 mila euro).

Per accedere al Fondo di garanzia basta scaricare dal sito CONSAP, o recarsi presso una delle 178 banche aderenti alla convenzione, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo della e trasmetterlo alla CONSAP. Entro 20 giorni il “gestore” ovvero la CONSAP comunicherà alla banca se potrà concedere la garanzia del Fondo e la banca ha 90 giorni per comunicare alla CONSAP il perfezionamento del mutuo.

La banca, comunque, potrà valutare se un determinato soggetto può contrarre il mutuo con l’accesso al Fondo di garanzia o anche soltanto con le sue garanzie personali.

Il Fondo di garanzia è concesso dallo Stato e in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, saranno attivate le azioni di recupero per le somme garantite.

Per approfondimenti il manuale d’uso CONSAP: Fondo di Garanzia per la Prima casa.

Altre notizie sul sito: Associazione Bancaria Italiana – ABI.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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