Multe annullate se il verbale del tutor non riporta alcuni elementi

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Il Giudice di Pace di Firenze ha dato ragione ad una azienda di trasporti che contestava le multe elevate dal tutor in un tratto autostradale assoggettato al limite di 80 km/h a Barberino del Mugello, lungo l’autostrada A1 – direttrice Milano/Napoli.

Il magistrato onorario contesta infatti “per l’ipotesi di superamento, con o senza soluzione di continuità, del limite massimo di velocità in un tratto autostradale, ai fini del puntuale rispetto della normativa…”Il relativo verbale dovrebbe contenere, a pena di ità, non soltanto l’indicazione della lunghezza del percorso controllato, del tempo complessivo di percorrenza impiegato dal conducente, dell’orario in cui il veicolo controllato è transitato sotto il portale di uscita e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto tale transito, ma anche l’indicazione dell’orario in cui il suddetto veicolo è transitato sotto il portale di ingresso e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto il transito sotto il portale di ingresso, nonché la specificazione del fatto che il valore di velocità posto a base della sussunzione del fatto addebitato al destinatario nella disposizione di legge che si assume violata, nonché della sanzione irrogata, è costituito dal valore medio, ed altresì la specificazione del fatto che il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali, e del motivo di tale discrasia, e riversando sullo stesso verbale tutti gli elementi posti a base del calcolo (ivi compreso il valore dell’eventuale riduzione proporzionale del calcolo del tempo di percorrenza nel caso in cui il veicolo controllato abbia fatto sosta in un’area di servizio o parcheggio),.

In sostanza il magistrato afferma che il verbale di una multa elevata da un tutor debba contenere tutti gli elementi che consentano al destinatario della contravvenzione (e poi eventualmente al proprio legale ed al giudice dell’opposizione al verbale) di verificare compiutamente come si è arrivati al dato numerico corrispondente al valore di velocità rilevato dall’apparecchio, il tutto valutando l’opportunità di un’eventuale omissione dell’indicazione del c.d. orario fondamentale UTC (che a quanto sembra costituisce un mero dato fornito dalla documentazione prodotta dall’apparecchio ma di nessuna utilità ai fini della ricostruzione, da parte del destinatario, del fatto addebitatogli)”.

“Il mancato riversamento sul verbale, anche solo in parte, di tutti questi elementi non consente, ad avviso di questo giudice, il puntuale rispetto delle garanzie minime del diritto di difesa del destinatario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 201 cod. str., 383 e 385 reg. es. cod. str., in particolare per quanto concerne il luogo e l’ora della commessa infrazione, stante appunto la peculiarità della procedura di determinazione del valore medio di velocità”

Fonte newsrepublic

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  • Un altro giudice di pace ha sentenziato che poichè gli strumenti di rilevamento sono 2 ( inizio e fine ) e vi è un ulteriore elemento quale il calcolo fatto da un computer esterno va applicata la tolleranza prevista dalla legge del 5% per un numero di 3 volte. Quindi 5%+5%+5% =15% . Ciò ha comportato che il limite dei 130 km orari nella applicazione divenisse non sanzionabile fino a 149,5 km orari . Con tale sentenza il ricorrente nella fattispecie ha vinto il ricorso

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