Incendi boschivi: ordinanza del Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano

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A seguito della pubblicazione della Regione Campania della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano rende noto l’Ordinanza Sindacale con la quale vengono evidenziati tutti i provvedimenti da osservare perché venga evitato il pericolo di incendi boschivi. Il dispositivo resterà in vigore fino al prossimo 20 settembre.

In allegato l’Ordinanza Sindacale.

Il sindaco Fatte proprie le disposizioni vigenti in materia; RENDE NOTO Di dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio comunale a
far data dalla presente e fino al 20 settembre 2018, disponendo per lo stesso periodo, in
ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8) Legge 11/08/2014 n.116, “…che la
combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata…” con rinvio per
l’osservanza al prossimo intero disposto della Giunta Regionale della Campania;
ORDINA
– ai proprietari di appezzamenti confinanti con strade di provvedere alla creazione di fasce
di rispetto, monde da vegetazione, per una larghezza metri 10,00 su ambo i lati o
comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione, con divieto assoluto di
bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività
agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati
richiamando altresì il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su
strade, come disposto dall’art.15 lett.i) del Codice della Strada;
– ai proprietari o detentori delle aree boschive a provvedere al decespugliamento laterale
ai boschi creando una fascia di rispetto, priva di vegetazione tale da ritardare o impedire il
propagarsi degli incendi;
– ai concessionari di impianti di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o
commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio
per un raggio non inferiore a metri 6,00 fatte salve le disposizioni che impongono distanze
maggiori.
La presente Ordinanza decorre ed è esecutiva dal giorno successivo alla data di
pubblicazione all’Albo pretorio Comunale e sino al 20 settembre 2018.
Per le trasgressioni ai divieti di cui all’art.10 comma 5) della Legge n.353/2000 e s.m.i. si
applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a €
1.033,00 e non superiore a € 10.330,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il
responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’art. 7 commi 3) e 6) della
stessa legge e salvo quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e
734 del Codice Penale e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.
MANDA
A chiunque spetti di farla rispettare, con avvertenza che la mancata ottemperanza della
presente ordinanza comporterà ai trasgressori l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro e fino a 500 euro,previste dal D. Lgs 267/2000 art. 7
bis.
MANDA
Infine agli Uffici Comunali competenti il presente atto per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, sul sito istituzionale dell’Ente e per la divulgazione a mezzo manifesti, per
l’esecutività e il controllo del rispetto della stessa, e per quanto di competenza a:
– al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio;
– al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore;
– al Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore;
– al Gruppo Carabinieri Forestale Campania di Salerno;
– al Comando Vigili del Fuoco di Salerno;
– al Settore AREA TECNICA – Sede comunale;
– al Comando P.L. – Sede comunale.
Ne dispone l’invio, per la dovuta conoscenza, a:
-alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Salerno;
-al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste della G.R. della Campania di Salerno

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