Le risultanze delle indagini possono costituire presunzioni di evasione fiscale e toccherà al contribuente dimostrare il contrario per vincere la presunzione. Trova applicazione la cosiddetta inversione dell’onere della prova.
Fatta questa premessa, di carattere generale, soffermiamoci sulla recente disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 agosto, n. 197357/2018 intitolata:
“Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari”.
Con questa nuova disposizione, di cui si riportano alcuni passi, si porta a conoscenza che parte una fase di sperimentazione che analizza i dati presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria, per le società che hanno omesso la dichiarazione relativa all’anno 2016.
Nel comunicato si legge che questa sperimentazione è una novità perché è la prima volta che le informazioni finanziarie sono usate per individuare fenomeni evasivi di società di capitali e società di persone che, pur avendo accrediti sui conti correnti d’importo significativo, hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA, oppure l’hanno presentata non compilata o priva di dati contabili significativi. Questi contribuenti sono potenzialmente selezionabili per l’effettuazione delle ordinarie attività di controllo.
Viene precisato, inoltre, che il progetto si inserisce in un complesso percorso che prevede un sempre maggiore utilizzo dei dati dell’Archivio, auspicato anche dalla Corte dei Conti, per le analisi a rischio diversificate in base alla tipologia di contribuenti.
Si ricorda che più volte la Corte dei Conti ha sollecitato l’adozione dei dati in possesso dell’Archivio dei rapporti finanziari per contrastare l’evasione fiscale.
Per l’analisi del rischio le modalità di verifica dell’efficacia della procedura vengono attuate dalla Divisione Contribuenti che trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l’elenco delle posizioni di competenza, tramite un applicativo informatico al quale possono accedere utenti appositamente abilitati.
Si legge anche che per ogni posizione segnalata, viene comunicata l’informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.
Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini dell’ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte mediante la compilazione di una scheda di feedback, resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico.
Allo scopo di effettuare un riscontro dell’efficacia del modello di analisi, le posizioni selezionate sono trasmesse alle Direzioni provinciali competenti per le valutazioni relative all’avvio di ordinarie attività di controllo.
Gli esiti delle valutazioni e delle attività effettuate sono comunicati alla Divisione Contribuenti con modalità informatiche.
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dottore commercialista
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