Trasmissione telematica corrispettivi. Bonus con credito d’imposta (di L. De Franciscis)

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Dal 1° luglio 2019 la trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici sarà obbligatoria per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, esercenti attività di commercio al minuto.

Per tutti gli altri soggetti, con volume d’affari inferiore a 400.000 euro, l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020.

L’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è previsto dall’art. 2 del Decreto legislativo n. 127 del 5/08/2015.

Il comma 6/quinquies, del suddetto D. Lgs. 127/2015, prevede che per gli anni 2019 e 2020, ai soggetti che devono acquistare o adattare gli strumenti, mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di euro 250 in caso d’acquisto e di euro 50 in caso di adattamento per ogni strumento.

Lo Stato contribuisce a dare un aiuto ai soggetti che devono sostenere la spesa per adattare gli attuali registratori di cassa – che emettono solo scontrini con stampa fiscale – in registratori che permettano anche la connessione telematica. Il bonus aumenta se si acquista uno “strumento” nuovo.

Il bonus dei 250 o 50 euro viene corrisposto sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione e utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Nel provvedimento vengono elencati, a titolo esemplificativo, gli strumenti di modalità tracciabile: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Con la recente risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019 è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello F24: codice tributo n. 6899 da esporre nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Per approfondire:

– il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, n. 49842;  

la risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019

 

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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