Compra un’auto ma gli viene pignorata per debiti del rivenditore

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Fa discutere una recente decisione della Cassazione, secondo la quale non basterebbe la trascrizione dell’atto di vendita di un auto nel Pra per averne il legittimo diritto di proprietà.

Emblematica la storia raccontata dal quotidiano Libero. Un cittadino aveva comprato una Porsche in un autosalone, decidendo però di lasciare il mezzo in conto vendita presso lo stesso rivenditore. Dal momento che quest’ultimo, cioè il rivenditore stesso, era pieno di debiti, l’autorità giudiziaria ha pignorato tra le altre cose anche la macchina acquistata dal cliente, che ne era legittimo proprietario.

Una decisione che fa discutere
In altre parole, dopo tre gradi di giudizio, la magistratura ha stabilito che un mezzo intestato a persone diverse dal debitore può essere pignorato se rientra nella sua disponibilità. È tutto scritto nero su bianco nell’ordinanza 26.327/2019, che ha svuotato di ogni rilevanza giuridica il Pubblico registro automobilistico: “La trascrizione dell’ atto di vendita dell’ autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non è requisito di validità del diritto di proprietà, non avendo valore costitutivo, e configurando, invece, un mero strumento di pubblicità legale”.

Quindi, detto in altre parole “allorquando un veicolo è rinvenuto dall’ ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, vale il principio il possesso vale titolo. Il terzo che assume di essere proprietario del veicolo deve dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà per il quale lo stesso è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato”.

Sorge, dunque, una domanda: a che serve pagare centinaia di euro per iscrivere un’auto nel Pra, se questo registro non conta niente e non garantisce di avere la proprietà del mezzo? La legge stabilisce che i veicoli siano beni mobili registrati, e che debbano essere iscritti a un apposito registro pubblico. Ma a quanto pare la sua utilità, in certi casi, è assai limitata.

Fonte IlGiornale.it

2 Commenti

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  • Se la trascrizione a favore dell’acquirente fosse stata effettuata col mero intento di operare un passaggio “fittizio” ( e infatti così mi sembra: mi compro una Porsche e la lascio all’autosalone? In conto vendita, poi??- mah), ovvero di distrarre dal patrimonio del debitore un bene di cospicuo valore come la Porsche, per lasciargliela, nella realtà, nella piena disponibilità, bene ha fatto il giudice a valutare il caso in questo modo.

    Non c’entra la validità o meno dell’istituto PRA. In questo caso il giudice ha utilizzato il cer vello, al contrario di qualcuno che invece, prima di parlare, dovrebbe accenderlo.

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