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Alberghi e ristoranti. Corrispettivi, fattura elettronica e agenzie di viaggio

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Il cliente potrà sempre richiedere la fattura all’albergatore/ristoratore che dovrà emetterla tramite la procedura SdI (ovvero con fattura elettronica, che il sistema controlla e la fa recapitare al destinatario).

Resta in ogni caso l’obbligo di rilascio di una copia in formato analogico (ovvero di fattura cartacea con l’indicazione che si tratta della copia che sarà trasmessa al Sistema di Interscambio) salvo che il cliente vi rinunci.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un albergatore con ristorante che ha posto un quesito con interpello, in merito alla certificazione delle prestazioni rese ai clienti.

Più specificamente l’albergatore pone il problema di come certificare le prestazioni rese nei confronti di clienti che prenotano il soggiorno e versano il corrispettivo tramite un’agenzia di viaggi (nazionale o estera), poiché al momento dell’ultimazione del soggiorno il cliente non corrisponde alcun importo.

Viene chiarito che quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono resi i servizi, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 del decreto IVA e, quindi:

– fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;

– dal 1° gennaio 2020 – termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché con l’emissione del documento commerciale. Con lo stesso documento commerciale potranno essere certificati i servizi alberghieri e di ristorazione nonché i servizi aggiuntivi resi al cliente.

Capita spesso che i servizi vengono acquistati dalle agenzie di viaggio e poi ceduti ai clienti che usufruiranno dei servizi alberghieri. In questo caso il corrispettivo deve essere documentato con fattura.

Quando, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura.

Per il richiamo della territorialità delle prestazioni di servizi, art. 7 quater del decreto IVA, i servizi alberghieri e di ristorazione, si considerano effettuati nel territorio dello Stato. Ne discende che l’operazione è imponibile sia quando l’agenzia acquirente è residente sia quando non è residente.

In merito alla fatturazione viene precisato che al momento del pagamento del corrispettivo (anche parziale) va sempre emessa la fattura. Bisogna distinguere, però, i casi in cui il pagamento è stato effettuato da agenzie residenti o non residenti nello Stato.

Per le agenzie residenti: sarà necessaria la fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015;

Per le agenzie non residenti: la fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l’obbligo di tracciare l’operazione mediante il cd “esterometro“, salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l’emissione tramite SdI al fine di ovviare all’esterometro.

Si ricorda che l’esterometro è la comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere da inviare, con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate.

Per i pagamenti non riscossi e, quindi, per rendicontare alle agenzie i servizi resi, è possibile utilizzare la fattura pro forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”.

L’importo di questo documento confluisce tra i corrispettivi inviati all’Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi, solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

Per i clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi già ricevuti con cadenze periodiche, si fa riferimento a quanto detto innanzi, nel senso che ogni servizio va tracciato mediante l’emissione di un documento commerciale con l’indicazione della dicitura “corrispettivo non riscosso”. Al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi e, se richiesta dal cliente, una fattura riepilogativa.

Quanto innanzi dispiegato presuppone che, alberghi e ristoranti, si siano già dotati di un registratore di cassa telematico e accreditati nell’area “corrispettivi telematici” del portale dell’Agenzia delle Entrate. Resta fermo che per i soggetti con volume d’affari inferiore a 400.000 mila euro, l’obbligo del registratore di cassa telematico scatta dal 1° gennaio 2020.

Per leggere l’istanza di interpello cliccare su: risposta al quesito n. 486 del 14 novembre 2019.

 

Luca De Franciscis

dottore commercialista

 

 

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