COVID 19. Misure urgenti anche fiscali. Flash (di L. De Franciscis)

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Dopo vari decreti volti a prorogare i diversi termini, al fine di una migliore attualizzazione dei programmi di profilassi, il Governo sta per varare un complesso decreto per le differenti aspettative dei cittadini.

Il nuovo DPCM conterrà misure urgenti per la crisi sanitaria ma anche per la crisi economica.

La relazione illustrativa, lascia intendere come possibile la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

La certezza la si avrà, comunque, solo nella mattinata di oggi perché il Consiglio dei ministri, previsto per la tarda serata di ieri, domenica 15 marzo, è slittato a lunedì 16 marzo 2020 alle ore 9,00.

Per molti, l’attesa del decreto è angosciosa, e crea non poche difficoltà perché avrebbe dovuto regolamentare anche le scadenze dei pagamenti, previsti per oggi, come le ritenute mensili, l’Iva mensile e quella annuale.

A dire il vero il Ministero dell’Economia e delle Finanze, già nella serata del 13 marzo, ha pubblicato il comunicato n. 50 con il quale avverte che la proroga dei versamenti fiscali, con scadenza fissata per il 16 marzo, sarebbe avvenuta con apposito decreto.

Si è dato per certo la proroga, ma tutti restano in attesa del DPCP per leggere e capire come comportarsi in questo difficile e particolare momento.

Dalle notizie raccolte, comunque, la sospensione dovrebbe riguardare i versamenti con l’autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, come:

  1. i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Della sospensione possono usufruire i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Vi è, però, una limitazione.

Non possono usufruire della sospensione i soggetti che hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ovvero nel 2019.

Non è detto che i precetti che leggeremo nel decreto non possano essere, poi, ulteriormente ampliati e migliorati, se si tiene conto delle molteplici e complesse norme che intende regolamentare.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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