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Decreto “Cura Italia”, la Uil Fpl salernitana chiede uno sforzo a sindaci per dare sostegno ai lavoratori

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Decreto “Cura Italia”, la Uil Fpl salernitana chiede uno sforzo a sindaci, presidente della Provincia, presidenti delle Comunità montane, responsabili delle aziende sanitarie e segretari comunali per dare sostegno ai lavoratori.

“Nei 127 articoli in cui sono articolati gli interventi atti a fronteggiare la grave emergenza che sta attraversando il nostro Paese moltissime sono le misure previste di interesse per gli enti locali e la sanità”, ha detto il segretario generale Donato Salvato. “Come organizzazione sindaco, pur esprimendo la propria vicinanza ai  lavoratori delle autonomie locali e del servizio sanitario tutto che stanno svolgendo un impegno encomiabile a favore delle  proprie comunità con rischi per la propria salute e dei propri familiari, riteniamo utile fornire con immediatezza un riassunto delle principali misure che interessano il nostro mondo lavorativo, ad una prima lettura del decreto,  per una immediata ed uniforme applicazione su tutto il territorio provinciale”.

 

Articolo 1: (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale  i fondi contrattuali  sono complessivamente incrementati in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’importo indicato per ciascuna regione ( Campania € 69.865.215)

Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti .

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Per tutti i lavoratori che usufruiscono mensilmente di tre giorni di cui all’articolo 33 comma 3 della legge 104/1992 ovvero per assistere :  i figli con handicap grave ;  parenti ed affini portatori di handicap grave o perché essi stessi portatori di handicap grave , il numero di giorni di permesso retribuito spettante è incrementato di ulteriori complessive dodici giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Tale personale pertanto nei mesi di marzo ed aprile usufruirà di complessivi 18 giorni.

Il beneficio, per le condizioni di emergenza, è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

A decorrere dal 5 marzo in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado i genitori lavoratori hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, in forma  continuativa o frazionata  ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’ articolo 33 comma 3 l.104/92 (  ulteriori 12 giorni) il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1,della medesima legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, i genitori lavoratori dipendenti  con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno   o  che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi   senza corresponsione di indennità con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

In alternativa alla prestazione di cui in precedenza per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età  è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

Ai fini dell’accesso al bonus il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.

I permessi per i sindaci per assentarsi dal proprio posto di lavoro previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore.

Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. ovvero servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. 3.

Il presente articolo estende inoltre anche ai lavoratori del settore  privato quanto già previsto per i lavoratori del pubblico Impiego con  l’articolo 19 del d.l. n. 9 del  02.03.2020: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2.

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda,

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità  hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile  a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art. 42 (Disposizioni INAIL)

a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente  che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Gli Enti quali sostituti di imposta  riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19   i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali nonché (gli enti e gli organismi del sistema camerale) che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute.

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente:

a)  assicurano esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b)   La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di lavoro agile.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche  pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

Art. 115 Straordinario polizia locale.

Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19,   non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

 

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