Tra ironia e dubbi: chi sono i congiunti? Ecco tutte le risposte

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Da domani, lunedì 4 maggio, sarà in vigore il DPCM del 26 aprile scorso, dando così via alla fase due (foto da pagina facebook Centro Storico Salerno)

Tra le novità la possibilità delle visite ai propri congiunti. Sul sito del Governo, infatti, si legge che «sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie».

In questi giorni, però, si è fatto un gran parlare della definizione dei ‘congiunti’ che ha messo in difficoltà lo stesso Governo.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.

Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ).

Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.
È consentito fare attività motoria o sportiva?L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi.

A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Fonte infermieristicamente.it

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