Il 27 maggio 2020, l’INPS ha pubblicato una nuova pagina web, per dare ulteriori indicazioni sul “Reddito di emergenza”.
L’informativa fa seguito a quella del 22 maggio, per comunicare che il servizio è già attivo da tale data e che le domande, per accedere a questo beneficio, vanno presentate esclusivamente con modalità telematica, autenticandosi, alternativamente, con il PIN, lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi o anche con la Carta d’Identità Elettronica.
Per coloro che non hanno dimestichezza con gli strumenti elettronici, e sono impossibilitati ad accedere al servizio direttamente, possono presentare la domanda per il tramite degli istituti di patronato di cui alla Legge n. 152/2001.
Le informative, pubblicate sul sito dell’INPS, fanno seguito alla norma introdotta dal Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 82.
Con questa nuova informativa l’INPS chiarisce, con esempi, come si calcola il “Reddito di Emergenza”, coloro che possono accedervi e quali sono i limiti di accesso, così come previsto dall’art. 82 del citato decreto.
Possono beneficiare, del nuovo sostegno economico, i nuclei familiari, non il singolo richiedente, che siano in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali, così come indicato dal citato art. 82 del D.L. n. 34/2020.
Il termine per la presentazione della domanda del “Reddito di emergenza” è fissato al 30 giugno.
Per coloro che possiedono i requisiti previsti dalla norma, il REM può essere erogato per 2 mensilità, di pari ammontare, a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
dottore commercialista
Sono una mamma disoccupata ho un figlio a carico !premetto che ho già il reddito di cittadinananza adesso la domanda è mi spetta il reddito cosi detto di emergenza? Perché alcuni servizi dicono che anche chi prende il reddito di cittadinanza può usufruire di quello di emergenza! Qualcuno mi sa dare una risposta concreta?grazie