Divieto di alterazione del decoro architettonico del fabbricato

Stampa
L’art. 1120, ultimo comma, cod. civ. vieta, fra l’altro, le innovazioni che “alterino il decoro architettonico” dell’edificio. Per interpretare correttamente la previsione è il caso, quindi, di aver presente cosa debba intendersi per “decoro architettonico” e per “alterazione”. Della questione si sono interessate sia la giurisprudenza sia la dottrina. Iniziamo dal concetto di “decoro architettonico”.

Secondo la giurisprudenza con tale concetto deve intendersi “l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne rappresentano la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico” (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 27551 del 14.12.’05). Per i giudici, quindi, decoro architettonico è sinonimo di armonia e nello stesso senso si è espressa anche la dottrina (cfr. AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 260).

Veniamo, ora, al concetto di “alterazione”. Tanto la giurisprudenza quanto la dottrina hanno interpretato tale concetto nel senso di un generico “peggioramento” del carattere estetico-decorativo dell’immobile o, comunque, di una riduzione del suo prestigio, escludendo decisamente che per alterazione si debba intendere “deturpazione” (in tal senso, Cass. sent. n. 2313 del 7.3.’88, e in dottrina, fra gli altri, R. Triola, Il condominio, Giuffré editore, 2007, 209). Meno uniformità di vedute, specie tra i giudici di legittimità, esiste invece sul rilievo che deve essere dato alle preesistenti condizioni del fabbricato.

Secondo l’orientamento prevalente infatti, per stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano alterato il decoro architettonico di un fabbricato, “devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori” (cfr. Cass. sent. n. 3549 del 29.7.’89).

È importante sottolineare, in ogni caso, che qualsiasi disquisizione sul concetto “alterazione”, così come su quello di “decoro architettonico”, deve tener conto di quanto eventualmente stabilito in merito dal regolamento di condominio che, se di origine contrattuale, ben può fornire indicazioni vincolanti in proposito.

 

Commenta

Clicca qui per commentare

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancellare immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti. Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 – salernonotizie@gmail.com Salernonotizie.it non e’ in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità. Salernonotizie.it si riserva la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei commenti agli articoli inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in pieno tutte le note di questo documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla Privacy.