Dpcm tra dubbi e domande; i congiunti di comuni diversi si possono incontrare?

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Nel nuovo dpcm firmato dal presidente del Consiglio, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, che sarà in vigore da domani 5 novembre fino al prossimo 3 dicembre, (qui il testo integrale) viene decretato lo stop agli spostamenti tra Regioni ‘arancioni’ e rosse’, se non per motivi di lavoro, salute e comprovata urgenza, mentre sono permessi gli spostamenti tra Regioni ‘gialle’, quelle in cui il rischio è più basso. I cittadini delle zone a rischio moderato (zone gialle) possono uscire insomma dalla propria Regione, purché le Regioni confinanti non siano considerate a rischio massimo.

È stato confermato comunque che non ci si potrà spostare tra Comuni anche nelle Regioni ‘arancioni’, non solo nelle zone ‘rosse’, dove da domani scatterà il lockdown. “È vietato – si legge nel testo – ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Quello che manca nel testo è invece un’indicazione specifica sulle visite ai congiunti. In generale, in assenza di nuove norme, resterebbero valide le indicazioni che erano state state date nei precedenti dpcm, almeno per quanto riguarda la zona gialla. Nel decreto del 24 ottobre, per quanto riguarda le abitazioni private, era fortemente raccomandato ai cittadini di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Se infatti nelle Regioni in zona gialla scatta un coprifuoco dalle 22 alle 5, e ci si può muovere solo portando con sé un’autocertificazione che giustifichi i motivi di lavoro, salute o urgenza, per tutte le altre ore del giorno rimane comunque la forte raccomandazione a uscire solo se strettamente necessario. Si legge nel testo: “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. Andare a far visita a un parente è permesso quindi solo se realmente necessario, ma non esiste un vero e proprio divieto. Il dpcm si limita a fare un esplicito invito a evitare incontri familiari o amicali in casa.

Il coprifuoco dalle 22 alle 5 vale anche per le zone arancioni e rosse. Ma per tutte le altre ore del giorno in queste zone ci sono comunque forti restrizioni. Per chi vive nella zona arancione, caratterizzata “da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”; sono consentiti gli spostamenti necessari a garantire la didattica in presenza (quindi un genitore può accompagnare il figlio a scuola); “È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione”. Nelle zone rosse si applicano ovviamente tutte le limitazioni previste anche nelle zone arancioni e in quelle gialle. In sostanza per poter far visita a congiunti è necessario che questi spostamenti siano motivati attraverso l’autodichiarazione scaricabile dal sito del Viminale.

Cosa c’è nel testo del nuovo dpcm
Il primo articolo del nuovo dpcm contiene le “misure urgenti di contenimento del contagio” valide sull’intero territorio nazionale, come il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l’apertura di bar e ristoranti solo nella fascia 5-18. Nel secondo articolo vi sono “ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”: vietati spostamenti in entrata e uscita dalle Regioni, salvo per comprovate esigenze di lavoro, salute o urgenza, sospese le attività di ristorazione, ad eccezione dell’asporto e della consegna a domicilio. All’articolo 3 vi sono le misure restrittive più stringenti, riservate ad “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”: valgono sostanzialmente le restrizioni dell’articolo 2 più lo stop a una serie di attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità”.

fonte fanpage.it

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