“Siamo sorpresi e stupiti – continua – da risposte a faq governative che le assemblee possano essere convocate, senza sapere le norme condominiali. Cosa accadrà se gli Amministratori convocassero le assemblee? Di chi sarà la responsabilità di eventuali ulteriori contagi?”
“L’Amministratore di condominio, ha delle responsabilità sociali ed in un contesto come quello attuale e l’evolversi della situazione sanitaria in Italia, con la conseguente adozione di continue misure normative volte a contenere il contagio, pone non pochi problemi di azione all’amministratore di condominio che si trova a fronteggiare situazioni del tutto nuove”.
“Del resto, i numerosi provvedimenti anti-Covid 19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ha vietato, per l’intero territorio nazionale, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma anche privati”.
“Sembra utile sottolineare che i vari DPCM – continua Caprasecca – hanno vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute; questo significa che non è possibile neppure organizzare assemblee per quei condòmini che hanno acquistato le “seconde case” o residenti al di fuori della Regione.
“Quindi, con fermezza la nostra categoria, vuole essere parte attiva e contribuire alla diminuzione dei contagi accettando le nostre responsabilità sociali, nonostante il pressapochismo del governo in materia condominiale, comunque fornendo ed erogando i servizi per la manutenzione ordinaria, anche se per evitare contagi le riunioni assembleari non possono essere organizzate, ricordiamo che la manutenzione ordinaria può sempre essere decisa dall’amministratore nell’ambito dei poteri conferitigli dall’art. 1130 c.c., al n. 3, il quale prevede la possibilità di erogare le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni”.
“In altre parole le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la preventiva approvazione dall’assemblea dei condòmini in quanto trattasi di esborsi ai quali l’amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell’assemblea”.
“Si deve considerare poi che qualora un’opera straordinaria abbia carattere urgente ed indifferibile, come prevede l’ultimo comma dell’art. 1135 c.c., rientra fra i poteri dell’amministratore disporne l’esecuzione (negli stretti limiti necessari a fronteggiare la situazione di emergenza), provvedendo all’erogazione della relativa spesa, salvo comunque il suo dovere di riferirne quanto prima all’assemblea”.
“Il meccanismo voluto dal legislatore è estremamente semplice, nel senso che lascia all’amministratore la valutazione sull’urgenza dell’intervento e, nello stesso tempo, gli impone di giustificare al più presto le sue decisioni ai condomini”.
“Queste considerazioni rendono evidente come, anche in epoca coronavirus, l’amministratore possa gestire la manutenzione dei beni e servizi condominiali. Basta con questo pressapochismo dei ns politici nel contesto condominiale”.
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