Tar: ok stop centri estetici in ‘zona rossa’

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Nessuna sospensione cautelare urgente dei Dpcm del 3 novembre e del 3 dicembre scorsi nonché del decreto legge del 2 dicembre 2020 nella parte in cui i servizi erogati dai Centri estetici non sono annoverati tra i ‘Servizi per la persona’ erogabili nella cosiddetta ‘zona rossa’ per il contenimento della pandemia da Covid-19.

L’ha deciso il Tar del Lazio con un decreto cautelare monocratico con il quale ha respinto le richieste in tale senso avanzate da Confestetica, l’associazione maggiormente rappresentativa dei Centri estetici italiani.

Per il Tar allo stato “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio” in sede collegiale, con fissazione dell’udienza il prossimo 27 gennaio 2021.

PRECISAZIONE. Le estetiste il 27 gennaio hanno citato in tribunale l’Avvocatura dello Stato – Impugnati i DPCM che le discriminano

Confestetica – associazione maggiormente rappresentativa delle estetiste, in data 31/12/2020 ha notificato il ricorso alla Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute, per la celebrazione del processo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (T.A.R.).
Confestetica, insieme al ricorso ha richiesto anche la fissazione dell’udienza cautelare in Camera di Consiglio – ante causam – (ex art. 55 c.p.a.). in quanto la categoria delle estetiste sta subendo un pregiudizio grave ed irreparabile e per questo non possono attendere i tempi della celebrazione dell’intero processo.
E nelle more (nel frattempo), Confestetica ha anche richiesto al Presidente del Tribunale Amministrativo di emanare un provvedimento monocratico entro 48 ore, ovvero senza nemmeno convocare le controparti (art. 56 c.p.a.); ovvero una misura cautelare provvisoria prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio (ex art. 55 c.p.a.).
Il Presidente del T.A.R. il 2 gennaio 2021, quindi entro le 48 ore, con provvedimento cautelare 00001/2021 ci ha fissato con la massima urgenza l’udienza cautelare collegiale (ex art. 55 c.p.a) per il 27 di gennaio 2021, sostenendo che “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio” (ex art. 56 c.p.a.), ovvero il Presidente vuole che le controparti siano presenti il giorno 27 presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per discutere il provvedimento cautelare.
Il giorno 27 gennaio 2021, l’avvocatura dello Stato si dovrà presentare in tribunale dove si celebrerà l’udienza davanti alla magistratura – collegio giudicante – (Camera di Consiglio) la sospensiva dei DPCM impugnati da Confestetica.

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