Nessuna atto di bullismo contro compagna di classe disabile: la precisazione

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“In sede giudiziale è emerso che gli episodi contestati agli indagati ed in particolare all’indagato M.A.F non risultano affatto integrare atti di “bullismo e/o cyberbullismo” finalizzati a deridere o umiliare, volontariamente e coscientemente, una loro compagna di classe disabile ma degli episodi isolati, che se pur integranti in astratto ipotesi di reato, sono stati posti in essere nell’ambito di un contesto di “gioco” diretto e gestito da altri compagni di classe, non fatti oggetto di indagine penale, sotto la minaccia di atti ritorsivi nei confronti dello stesso indagato M.A.F..

E’ altresì emerso chiaramente che l’indagato M.A.F. non ha mai avuto nessuna
intenzione di colpire o deridere volontariamente la propria compagna di classe perché
disabile ma che, anzi, dopo l’episodio in contestazione, ha prontamente e pubblicamente provveduto a chiederle scusa, riprendendo con lei i normali rapporti fra compagni di classe, anche con l’ausilio e la fattiva collaborazione di alcuni docenti e della stessa Dirigente dell’Istituto scolastico”

Lo scrive in una richiesta di rettifica l’Avvocato Carmine Giannattasio, quale difensore dell’indagato M.A.F. nel procedimento penale pendente presso il Tribunale per i Minori di Salerno

Per i protagonisti di questa vicenda è iniziato il processo presso il tribunale dei Minori di Salerno. L’episodio si verificò agli inizi del mese di novembre del 2019, in una delle classi dell’istituto alberghiero Ancel Keys di Vallo Scalo.

Nel corso della prima udienza, che si è svolta nei giorni scorsi, due compagni di Rebecca, la chiamiamo così per tutelare la sua identità, avrebbero “ammesso” le proprie responsabilità davanti al presidente del Collegio. Per entrambi, su richiesta del Pubblico Ministero, si aprirà un percorso di recupero.

ECCO LA RICHIESTA DI RETTIFICA. Etichettare quindi l’indagato M.A.F. con l’epiteto di “bullo” risulta essere non solo contrario alla realtà dei fatti ma anche del tutto offensivo della sua dignità e lesivo dello sviluppo della sua giovane personalità scrive l’avvocato Giannattasio che aggiunge:

“Nella qualità sono a diffidare gli organi di stampa in indirizzo dall’attribuire la
qualifica di “bullo” all’indagato M.A.F. e nel contempo sono a richiedere, anche a
norma della Legge 416/1981 e 223/1990, la pubblicazione della seguente rettifica:
“Contrariamente a quanto riportato negli articoli richiamati, in sede giudiziale
è emerso che gli episodi contestati agli indagati ed in particolare all’indagato M.A.F
non risultano affatto integrare atti di “bullismo e/o cyberbullismo” finalizzati a
deridere o umiliare, volontariamente e coscientemente, una loro compagna di classe
disabile ma degli episodi occasionali posti in essere nell’ambito di un contesto di
“gioco” diretto e gestito da altri compagni di classe, non fatti oggetto di indagine
penale, sotto la minaccia di atti ritorsivi nei confronti dello stesso indagato M.A.F..

E’ altresì emerso chiaramente che l’indagato M.A.F. non ha mai avuto nessuna
intenzione di colpire o deridere volontariamente la propria compagna di classe
perché disabile ma che, anzi, dopo l’episodio in contestazione, ha prontamente e
pubblicamente provveduto a chiederle scusa, riprendendo con lei i normali rapporti
fra compagni di classe, anche con l’ausilio e la fattiva collaborazione di alcuni
docenti e della stessa Dirigente dell’Istituto scolastico.

Parimenti, si è acclarato che: 1) la ripresa video a mezzo cellulare dell’episodio
in contestazione è stata effettuata ad iniziativa di altro compagno di classe del
M.A.F. 2) il M.A.F. non era affatto a conoscenza che veniva effettuata tale ripresa; 3)
in tale episodio il M.A.F. non ha né umiliato né schiaffeggiato la propria compagna
di classe ma, solo perché a ciò comandato da altri compagni di classe a seguito del
“gioco” che stavano facendo, si è limitato, una sola volta, visto che la prima volta
non l’ha neppure toccata, a sfiorarle i capelli con la mano; 4) il M.A.F. è del tutto
estraneo alla diffusione di tale video mediante whatsapp sul gruppo della classe.

Il M.A.F., avendo comunque preso coscienza che tali gesti e tali comportamenti
non vanno assolutamente posti in essere e/o assecondati, neppure per “gioco” e/o se
imposti da altri, si è dichiarato disponibile, allo stato, all’applicazione dell’istituto
della messa alla prova che, come è notorio, comporta la sospensione del processo con
conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo ovvero di prosecuzione del
processo, in caso contrario”

Con ogni più ampia riserva di agire giudizialmente per il reiterarsi di tale comportamento e per il risarcimento dei danni subiti e subiendi dal mio assistito”.

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