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Allerta meteo, ordinanze e didattica a distanza: esplode la polemica a Salerno

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Didattica a distanza: cosa fare con scuole chiuse per allerta meteo? Qual è la procedura da seguire. Chi era in presenza può accedere alla Dad? Qual è l’orientamento dei dirigenti? Punti interrogativi che restano irrisolti con tanto di polemiche da parte di alcuni sindacati della scuola che si sono rivolti alla nostra redazione per rappresentare quanto accaduto nelle ultime ore dove accanto all’ordinanza di chiusura delle scuole per allerta meteo si sono aggiunti i dubbi su dad e prosieguo dell’attività didattica.

ECCO IL TESTO DELLA LETTERA CHE RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. 

Si può restare per ore a tarda sera in attesa delle decisioni di un dirigente scolastico senza sapere cosa fare la mattina dopo? In un Liceo di Salerno succede anche questo e non è la prima volta che noi famiglie siamo costrette a subire comportamenti del genere che non hanno alcun rispetto delle esigenze degli studenti e dei genitori.

Ieri sera alle ore 20 il sindaco di Salerno ha disposto la sospensione delle attività di tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa dell’allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione Civile.

Facciamo un plauso al sindaco Vincenzo Napoli per aver preso questa decisione che tutela la sicurezza di tutti e lo invitiamo a continuare ad avere un profilo di massima attenzione anche nelle prossime ore perché a quanto pare le previsioni del tempo sono preoccupanti anche per la giornata di domani.

La condotta del dirigente scolastico, invece, è stata totalmente inadeguata perché, tre ore dopo la decisione del Comune di Salerno di sospendere tutte le attività delle scuole, ancora non aveva comunicato alle famiglie cosa si sarebbe fatto la mattina seguente.

Solo dopo le ore 23, quando chiaramente era già troppo tardi per molte famiglie e qualcuno legittimamente era già andato a dormire, il dirigente scolastico si è degnato di far sapere che la mattina seguente (cioè oggi) si sarebbe svolta la didattica a distanza ma questa decisione, oltre che arrivata con colpevole ed evidente ritardo, ci sembra anche illegittima.

Il sindaco ha sospeso le attività di tutte le scuole per l’allerta meteo ma la didattica a distanza è attivabile solo per l’emergenza Covid, come giustamente sottolineato anche dai sindacati.

In un periodo già complicato per tutti a causa della pandemia in corso non è possibile accettare decisioni incomprensibili che mettono solo confusione ed aumentano le difficoltà delle famiglie. Ci permettiamo anche di aggiungere che probabilmente un Liceo importante di Salerno avrebbe bisogno di una guida più attenta e rispettosa degli studenti”.

ECCO LA PROCEDURA UFFICIALE (fonte tecnicidellascuola.it)

Lo svolgimento della didattica digitale integrata, ai sensi dell’art.1 comma 1 del CCNI, sottoscritto da Flc CGIL, CISL Scuola e ANIEF, è effettuato fino al perdurare dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovuto al diffondersi del virus Covid 19, in forma complementare o esclusiva, qualora dovesse disporsi la sospensione della didattica in presenza.

Dalla lettura del comma 1 dell’art.1 del CCNI emerge che la didattica a distanza è prevista, per le scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente per lo stato di emergenza, dovuto al diffondersi della pandemia da Covid 19, e non è utilizzabile in nessun caso per altre emergenze.

La sospensione dell’attività didattica o la chiusura delle scuole per causa di forza maggiore ( ad es. per un’ allerta meteo) è  stabilita con propria  ordinanza dal  Prefetto o dal Sindaco i quali possono altresì emettere provvedimenti di chiusura delle scuole  o di sospensione delle attività didattiche in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica, di sicurezza o di incolumità pubblica, di alluvioni, di disinfestazioni, di manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici, di elezioni, di referendum.

Fatte queste due necessarie premesse, i docenti impegnati nella didattica in presenza, in quanto le scuole sono state aperte, ai sensi del DPCM del 3 dicembre come modificato e integrato dalle singole Ordinanze dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, non sono tenuti a svolgere la didattica a distanza per il giorno o i giorni di sospensione delle attività didattica o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, come previsto dal richiamato comma 1 dell’art.1 del CCNI sulla DDI, le singole istituzioni scolastiche autonome non devono e non possono discostarsi in alcun modo dal dettato contrattuale.

Le assenze dei docenti sono pienamente legittimate e non devono né essere giustificate né recuperate, il giorno o i giorni di interruzione dell’attività didattica o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore sono considerati come giorni di servizio e sono anche utili ai fini del superamento dell’anno di prova- formazione.

I docenti impegnati nella DAD invece, ai sensi del più volte citato comma 1 dell’art 1 del recente CCNI sulla DDI, in quanto le scuole sono chiuse ai sensi del DPCM del 3 dicembre come modificato dalle singole Ordinanze dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci, in caso di sospensione delle lezioni o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, devono continuare a svolgere la didattica a distanza per il giorno o i giorni di sospensione o di chiusura.

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