Bonus mobili, può ottenerlo anche chi installa un impianto di climatizzazione

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Anche chi installa un impianto di climatizzazione può usufruire del Bonus mobili. A ribadirlo è l’Agenzia delle Entrate. La conferma è arrivata da FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia, che ha risposto a una persona che poneva questa domanda: “Nell’anno in corso ho fatto installare un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore. Posso fruire anche del bonus mobili?

“La domanda posta dal lettore è tra quelle che più frequentemente perviene in redazione”, si legge nella risposta di FiscoOggi. E ancora: “L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su un immobile residenziale rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta

Di conseguenza, spiega la rivista, “l’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione”

“La stessa circolare n. 19/2020, nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore”, aggiunge FiscoOggi

Il Bonus mobili, si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “è una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020”

La detrazione va divisa tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e, fino all’anno scorso, era calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. Per il 2021, invece, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato portato a 16mila euro

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di spesa, infatti, va riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. Per usufruire dell’agevolazione, comunque, è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

La detrazione spetta per le spese sostenute (anche a rate e all’estero) fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di: mobili nuovi; grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga). L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio

Ad esempiorientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici e, appunto, apparecchi per il condizionamento

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione: quindi bonifico, carte di credito o di debito, mentre non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare

I documenti da conservare sono: l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente); le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura

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