Dichiarazione redditi 2021: come indicare i giorni di Cig, Naspi e disoccupazione agricola

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito, nella risoluzione numero 41/E del 4 giugno 2021, tutte le indicazioni necessarie per segnalare nella dichiarazione dei redditi del 2021 il numero di giorni che danno diritto alle detrazioni di lavoro dipendente, erogate dall’Inps, nei casi di CIG, Naspi e disoccupazione agricola

Come spiega la stessa Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione reddituale relativa al periodo di imposta 2020, effettuata tramite modello 730 o redditi PF, si possono indicare i giorni relativi al primo e al secondo semestre

In questo caso, il numero dei giorni di Cig, Naspi o disoccupazione agricola devono coincidere con la somma di quelli segnalati nella Certificazione Unica rilasciata dall’Inps. In particolare, la somma dei giorni deve coincidere con il numero indicato nel punto 6 “giorni lavoro dipendente” della stessa certificazione unica

L’Agenzia delle entrate dà indicazioni relative al cosiddetto ex bonus Renzi, poi bonus Irpef, che “dal 1° luglio 2020, è stato sostituito con il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale a seguito delle modifiche operate dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21”

In particolare, con le modifiche è stato necessario l’inserimento di due distinti semestri, per determinare i benefici precedenti e successivi alla modifica. Per questo motivo, nella certificazione unica 2021, il numero di giorni per le detrazioni per lavoro dipendente sono suddivisi in primo semestre, punto 13 e secondo semestre, punto 14

Come specifica il documento dell’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati sia i giorni rilevati nella certificazione unica dell’ente sia quelli della certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro: il numero massimo di giorni lavorativi è di 365

Il chiarimento riguarda la corretta indicazione dei giorni per gli importi percepiti anche in relazione alle giornate lavorate nel 2019. L’Agenzia delle Entrate segue due linee diverse: da un lato, un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (cioè quelli per cui l’imposta lorda è superiore alle detrazioni di lavoro dipendente) determinato in base al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020: 600 euro per il 2020, 1.200 per il 2021 (lavoratori il cui reddito non supera i 28mila euro)

Dall’altro lato, viene prevista una detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati, in questo caso per i cittadini con reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro. La detrazione diminuisce progressivamente al raggiungimento del limite di 40 mila euro, fino ad azzerarsi

Poiché nella certificazione unica 2021 dell’Inps viene indicato il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni distinto per semestri, per chiarire i dubbi relativi all’individuazione di tali numeri, da inserire nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare numero 137 del 1997

In questo caso, il documento fornisce chiarimenti riguardo alle modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite all’indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, ma le indicazioni possono essere applicate al bonus Irpef o alle somme erogate dall’Inps nel 2020

Così, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, può essere indicato il numero di giorni presente nella certificazione Inps 2021, a prescindere dai semestri, in modo tale da permettere al lavoratore di recuperare tutti i benefici a cui ha diritto

Ciò vuol dire la somma dei giorni indicati al punto 13 (primo semestre) e al punto 14 (secondo semestre) deve essere sempre uguale al numero di giorni riportati al punto 6, ovvero i “giorni lavoro dipendente”

In particolare, nella dichiarazione dovranno essere riportati: per il primo semestre un numero di giorni non superiore a 181, e a 182 se il rapporto di lavoro è inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio (nel caso del 2020 deve essere considerato il 29 febbraio 2020, in quanto l’anno è bisestile), mentre per il secondo semestre un numero di giorni non superiore a 184

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