Giudice e giustizia: un rapporto in crisi? (di Giuseppe Fauceglia)

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Il bollente calderone delle critiche, e forse anche dei pregiudizi, è sempre pronto ad offrire gli strumenti per scaldare le contrapposte passioni, specie quando si parla – soprattutto oggi – di giustizia e di giudici.

Del resto, l’olimpica certezza della norma giuridica, nella sua astrattezza, deve pur sempre essere calata nella realtà, e il “potere” dispone dalla sua parte non solo la “forza delle armi”, ma soprattutto “la forza della legge”, o, meglio, della sua interpretazione ed applicazione.

Sino a giungere alla teorizzazione di Carl Schmitt del “diritto della sostanza” superiore alla “vuota legalità”, grazie alla quale nel 1934 Hitler si assunse la responsabilità del massacro delle S.A. di Ernest Rohm. Il rapporto tra giudici o, più opportunamente, tra giuristi e giustizia è al centro di un recente interessante volume di Gustavo Zagrebelsky, “La Giustizia come professione”, edito da Einaudi.

La conclusione, alquanto ovvia, cui sono pervenuto a seguito della lettura di questo libro, è che il fenomeno “interpretativo”, in cui consiste l’attività del Giudice, che la legge deve applicare al caso concreto, può subire condizionamenti e complicazioni che mettono fuori strada il percorso della Giustizia.

Sono rimasto impressionato dalla lettura dei dati contenuti nella Relazione annuale del Ministero della Giustizia sull’ingiusta detenzione, trasmessi – tra l’altro – solo dal 76% dei Tribunali italiani, che sono stati riportati da “Il Dubbio” dello scorso 15 giugno. In particolare, dall’esame emerge che, nonostante la sua estrema ratio, risulta di gran lunga utilizzata la custodia cautelare  disposta nella fase preliminare delle indagini, cioè in assenza di condanna.

Orbene, emergono dati di grande rilievo: le misure cautelari restrittive della libertà personale sono state 24.928 in carcere, 19.331 ai domiciliari senza braccialetto elettronico e 2.618 con braccialetto elettronico. Resta interessante la percentuale delle cc.dd. custodie cautelari ingiuste che, sommate alle assoluzioni che riguardano il 10% delle persone private della libertà, finisce per toccare il 25% dei casi.

Il totale degli assolti ammonta a 3.331 (di cui 462 con sentenza definitiva, 1745 con sentenza non definitiva di assoluzione, 299 per altro motivo e 662 per sentenza di proscioglimento a vario titolo. Si tratta di dati preoccupanti perché dimostrano che lo strumento estremo della custodia carceraria resta utilizzato a prescindere dal dato normativo che la rende necessaria.

Un dato che ha destato grande perplessità è poi il capitolo dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: nel 2020 sono stati 1.108 i procedimenti aperti, di questi 283 sono stati accolti e non sono più impugnabili,133 quelli accolti ma ancora soggetti ad impugnazione (circa 296 in meno rispetto al 2019, in cui però le custodie disposte erano maggiori).

Lo scorso anno lo Stato italiano ha sborsato 36.958.391 euro per il risarcimento a fronte di riparazione per ingiusta detenzione, e dal 1992 al 2020 sono stati spesi, per la stessa ragione, ben 870 milioni di euro.

A fronte di questa situazione, nell’ultimo triennio sono stati aperti nei confronti dei magistrati 61 fascicoli, la maggior parte conclusi con un nulla di fatto, solo 4 sono state le censure, mentre non è  stato comminato alcun ammonimento. Si tratta di dati che sono qui riportati per sintesi e in assenza di uno scientifico riscontro statistico.

Le custodie cautelari ingiuste non solo hanno privato della libertà nostri concittadini, hanno anche sconvolto le loro vite e distrutto le loro famiglie, ma nessuna reazione vi è stata anche a fronte di comportamenti che potrebbero essere stati connaturati addirittura da colpa grave inescusabile (di maggior evidenza quando l’indagato è stato assolto finanche nella fase preliminare del processo).

Queste disfunzioni possono trovare soluzione in una legge che ponga finalmente ordine alla commistione di ruoli tra magistratura inquirente (i pubblici ministeri) e magistratura giudicante (GIP o collegio), in cui può individuarsi a volte la genesi di un uso, solo a fini descrittivi, “leggeri” della custodia cautelare ? Riterrei di no, ed è per questi motivi che illustri studiosi del diritto processuale penale hanno dato adesione all’iniziativa referendaria.

Giuseppe Fauceglia  

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