Dl Covid, per i lavoratori fragili torna lo smart working fino al 31 ottobre

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Con l’ultimo decreto Covid, n. 105 del 23 luglio 2021, torna in vigore lo smart working per i lavoratori fragili. Non viene però confermata l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza per chi non può lavorare in modalità agile

La proroga dello smart working per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che di quello privato, ha effetto retroattivo dall’1 luglio e fino al 31 ottobre 2021

La misura era infatti scaduta il 30 giugno, scadenza precedentemente fissata dal decreto Sostegni

In particolare, è l’articolo 9 del decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 a disporre la proroga dello smart working per i lavoratori con particolari patologie, spostando la scadenza prevista dal comma 2-bis, articolo 26 del decreto legge n. 18/2020

Nel precedente decreto si legge che “i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”

Mentre all’articolo 9 del nuovo decreto Covid si trova la modifica: “All’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 27, le  parole  «fino  al  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021»”

Potranno quindi lavorare in smart working i lavoratori pubblici e privati che abbiano una certificazione che attesti la loro condizione di rischio derivante da immunodepressione; esiti da patologie oncologiche; svolgimento di relative terapie salvavita. Inclusi anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Se non fosse possibile svolgere il lavoro in questione in smart working, come da precedente versione della norma, il dipendente può essere assegnato a una mansione diversa oppure allo svolgimento di un piano di formazione professionale che si sposino con la modalità di lavoro agile

Due alternative che fanno fronte al mancato rinnovo dell’equiparazione dell’assenza a ricovero ospedaliero. Infatti fino al 30 giugno, i lavoratori fragili impossibilitati a lavorare in smart working, potevano assentarsi beneficiando dell’equiparazione di tale periodo a ricovero ospedaliero, ricevendo la relativa indennità

Una possibilità che era comunque legata al possesso di una prescrizione delle autorità sanitarie competenti e del medico di assistenza

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