Green pass obbligatorio al lavoro, come devono avvenire i controlli: le regole

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Da domani, 15 ottobre, diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori avere il Green pass per accedere al luogo di lavoro. Ma a chi spetta verificare la certificazione verde e come deve farlo? Il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, precisa che le verifiche “potranno avvenire attraverso l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura”. Ecco le regole nel dettaglio.

In una pagina dedicata alle Faq sui Dpcm sulle modalità di controllo della certificazione verde sia per l’impiego pubblico che per quello privato, il Governo sottolinea che ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. “I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso”, si precisa.

Nelle pubbliche amministrazioni, invece, “l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente”.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, “dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”, precisano le Faq del Governo.

Tutti coloro in attesa del rilascio della certificazione verde “possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro mostrando i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”.

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green pass “è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore”.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green pass “rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro”.

Come spiegato sul portale del Governo, il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green pass. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza Green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Per quanto riguarda i tassisti e gli autisti di vetture a noleggio con conducente, nelle Faq si precisa che i clienti non sono tenuti a verificare il Green pass.

Per i parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi, il titolare dell’attività deve controllare il Green pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

Anche tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo del Green pass.

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