Le ulteriori disposizioni, per contenere l’epidemia da COVID-19 e ridurre i rischi per la salute pubblica, sono contenute nel DECRETO-LEGGE del 26 novembre 2021, n. 172.
Il Green Pass rafforzato, il super Green Pass, come pure il Green Pass speciale, come spesso vengono denominati, non sono documenti particolari, ma stanno a significare che si è in possesso della carta verde, ovvero della certificazione attestante la vaccinazione.
Il “rafforzato” sta a significare che si è in possesso di certificazione di regolare ciclo di vaccinazioni e non solo di green pass base che viene rilasciato con tampone antigenico rapido negativo (vale per 48 ore) o tampone molecolare negativo (vale per 72 ore).
Il green pass “rafforzato” contiene il concetto di utilità perché diventa indispensabile, e quindi utile e necessario, per muoversi con più facilità e accedere in tutti i luoghi senza impedimenti e senza incorrere in sanzioni.
L’avviso del Governo, del 28 novembre 2021, specifica:
Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- C) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione.
Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.
La raccomandazione, comunque, è di fare i vaccini anti COVID-19, con le dosi di richiamo, alle scadenze prestabilite.
All’art. 1, del Decreto-legge 172/2001, infatti, si legge:
“L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Questa disposizione, opportunamente regolamentata, vale per tutti e comprende varie categorie, tra cui gli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, il personale della scuola, il comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale.
Viene deciso anche che: «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;
Dicevamo che il green pass “rafforzato” riguarda il suo utilizzo e solo per chi ne è in possesso, perché vaccinato o guarito, sarà permesso l’accesso a eventi sportivi, spettacoli, bar e ristoranti al chiuso, ma anche a feste e discoteche.
Informazioni utili, poi, su come muoversi con mezzi pubblici, accedere in alberghi, spogliatoi e altro ancora, vengono fornite con la circolare del Viminale del 2 dicembre 2021 la n. 82362, indirizzata ai Prefetti.
La circolare evidenzia, anche, che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo della sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Disciplina, tra l’altro, il sistema dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine e statuisce, anche, che le sanzioni previste per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo, sono irrogate dal Prefetto.
Le FAQ (risposte a domande frequenti).
Sul sito del Governo sono pubblicate tantissime FAQ che danno informazioni per persone vaccinate all’estero, per persone guarite, per il lavoro nel pubblico e nel privato, per la scuola, per le università, per i viaggi e altre ancora
Fra le tante che si possono leggere, ne riportiamo una (ma non a caso) che interessa coloro che vorrebbero vaccinarsi, o fare la seconda dose, ma non possono farlo.
Domanda:
Le mie condizioni di salute non mi permettono di fare la vaccinazione, che cosa devo fare per accedere alle attività e ai servizi dove è richiesta la certificazione verde COVID-19?
Risposta:
Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021 una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021.
La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione.
Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).
Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
Luca De Franciscis dottore commercialista
Commenta