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Lavoro agile nel settore privato, intesa Governo-sindacati: ecco i punti del protocollo

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Raggiunto l’accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti, a quanto si apprende, il via libera al Protocollo nazionale che contiene le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro impostasi con la pandemia al termine di mesi di confronto al ministero del Lavoro.

Il protocollo – come riporta il sito web lasatmapa.it – fissa il quadro di riferimento, le linee di indirizzo, tra le parti sociali ma anche per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei lavoratori.

Si parte con l’adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale ma fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra infatti gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. Nessun orario preciso di lavoro, inoltre, per chi opta per il lavoro agile ma autonomia nello svolgimento della prestazione all’interno di obiettivi prefissati e nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile, a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Questo non osta comunque a che il lavoro agile sia legato a fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

Prevista, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, anche la fruizione dei permessi orari sanciti dai contratti collettivi mentre non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze cosiddette legittime (dalla malattia agli infortuni, dai permessi retribuiti alle ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il lavoratore è anche libero di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. In questo senso la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

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