Protezione Civile: dal 15 giugno periodo massima pericolosità incendi

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Entra in vigore dopodomani, 15 giugno, il periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi in Campania. Lo ha stabilito la Protezione Civile della Regione Campania, con atto del Direttore Generale, Italo Giulivo, sulla base delle valutazioni sul quadro climatico. Tale stato di allerta dovrebbe terminare, salvo proroghe, il 20 settembre prossimo. Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo, durante il periodo di grave pericolosità scattano cinque importanti divieti:
  • Divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
  • Divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti (già in vigore dal primo giugno);
  • Divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli;
  • Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
    – usare motori o fornelli che producano faville o brace;
    – usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
    – far brillare mine;
    – fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
    gettare fiammiferi o sigarette accese;
    – sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
  • Divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. (Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.)
Numerose sono le prescrizioni per le Autorità competenti (precauzioni sono richieste, ad esempio, per le esercitazioni militari nonché per il transito dei treni in zone boscate) ma anche per i privati (come l’obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00) nonché per i cittadini (i proprietari o detentori delle aree boscate sono tenuti a provvedere al decespugliamento laterale ai boschi: lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).
 
La Protezione Civile della Regione Campania richiama l’attenzione dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente.
Si ricorda altresì l’obbligo per i Comuni dell’istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco,  nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia. Con lo stesso decreto si invitano le Prefetture a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, tra l’altro, di:
– emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza
– comunicare alla Protezione Civile Regionale le attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree a rischio incendio boschivo;
Ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

1 Commento

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  • se non vengono stanziati fondi per la prevenzione degli incendi non verra acceso nemmeno una candela se invece mettono una cifra a disposizione allora si incendiano anche loro .

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