Lavoro, l’indennità di malattia vale anche per ansia e depressione

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Con l’ordinanza n. 29611 dell’11 ottobre 2022 la corte di Cassazione ha stabilito che ai lavoratori dipendenti spetta l’indennità di malattia professionale anche nei casi di ansia e depressione dovuti al loro impiego

Secondo il Testo unico n. 1124/65 dedicato alle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, sono indennizzabili tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio lavorativo. Non è coinvolto solo il lavoro in sé, ma anche la sua lavorazione e la modalità di svolgimento

Nella sentenza di ottobre, la Cassazione prendeva in esame il caso di un lavoratore entrato in depressione proprio a causa – così era risultato – del suo impiego. L’Inail è stato perciò obbligato a dargli l’indennità

Come si legge sul sito dell’Inail, si tratta di una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica

L’Inail eroga l’indennità giornaliera secondo questi valori: il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica

In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico

Il datore di lavoro – prosegue l’Inail – ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni. L’indennità di temporanea si calcola invece sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento

Queste le modalità di erogazione: accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale (escluso il Settore navigazione), accredito su carta prepagata dotata di codice Iban. Per importi non superiori a 1.000,00 euro si ricorre al vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o al pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale

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