Ancora pochi giorni per l’agevolazione IMU-TASI di Luca De Franciscis

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commercialisti_calcolatrice_conti_tasseUna recente risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (17 febbraio 2016, n. 3946)  in risposta ad un quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato chiarisce molti punti e offre una variegata casistica per l’applicazione  dell’agevolazione IMU e TASI.

Tra le precisazioni fornite vale segnalare che la nuova legge di stabilità 2016, riduce del 50%  l’IMU e TASI per chi possiede un altro immobile in Italia, ma nello steso comune, e lo concede in comodato, o anche più semplicemente in prestito, a genitori e/o figli (in linea retta entro il primo grado) che risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Altra condizione per godere di tale beneficio è la registrazione del contratto presso l’agenzia delle Entrate.

Il contratto di comodato (art. 1803 c.c.) e in particolare il comodato immobiliare, non esige la forma scritta e, quindi, può essere redatto anche in forma verbale (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986) e non rientra tra quelli che devono essere sottoposti a registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione, ovvero diviene obbligatoria quando l’atto viene depositato presso uffici pubblici per il caso d’uso.

Lo slittamento per la registrazione del contratto verbale di comodato al 1 marzo, lo si ricava dall’applicazione della norma contenuta nello Statuto del Contribuente che prevede; “le disposizioni tributarie non possono prevedere  adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Nello specifico è utile ricordare che Il contratto di comodato verbale, per avere l’applicazione dell’agevolazione, dovrà essere registrato previa presentazione dell’apposito modello di richiesta di registrazione ( modello 69), dovrà essere redatto in duplice copia e dovrà contenere, come tipologia dell’atto, l’indicazione “Contratto verbale di comodato”.

Per quanto innanzi coloro che non hanno ancora registrato il contratto di comodato entro il 4 febbraio scorso, hanno tempo fino al 1 marzo (data di scadenza dei 60 giorni dall’entrata in vigore della norma) per registrare il contratto verbale di comodato con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

 

dott. Luca De Franciscis

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