La detrazione delle spese al 19% non è più per tutti

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La Legge di Bilancio 2020 ha inserito nell’art. 1, tre nuovi commi – 629, 679 e 680 – per ridurre i benefici fiscali dei redditi ritenuti significativi e per contrastare l’evasione.

In primis il comma 629.

Il contenuto di questo comma interessa la detrazione dai redditi, nella misura del 19%, delle spese sostenute dal contribuente così come previsto dall’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi.

A partire dal 1° gennaio 2020, i contribuenti che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 120.000 potranno continuare a detrarre, dai propri redditi, il 19% delle spese sostenute, così come indicato dall’art. 15 del TUIR.

Per coloro che superano il tetto dei 120.000 euro, ma stanno nell’intervallo inferiore a € 240.000, la detrazione spetta al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo conseguito, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Esemplificando:

Contribuente con reddito complessivo di € 190.000 e spese detraibili per euro 7.000.

Potrà portare in detrazione non le spese effettivamente sostenute di € 7.000 ma soltanto l’importo ridotto di € 2.917.

( limite € 240.000 – 190.000 = 50.000: 120.000 x 7.000 = 2.917).

Per chi, invece, ha un reddito complessivo superiore a 240.000 euro non ha diritto a nessuna detrazione fiscale (19%), come previsto dal richiamato art. 15 potrà invece continuare a detrarre per le spese mediche e gli interessi passivi per i mutui ipotecari, relativi all’acquisto dell’abitazione principale.

Questo comma ha il preciso scopo di realizzare economie, ma non appare possedere piena ragionevolezza. Anche da un punto di vista socioeconomico.

Chi sa di realizzare redditi superiori ha anche programmato di poter portare in detrazione dai suoi redditi, una serie di spese, anche se limitatamente al 19%.

Di punto in bianco sapere che non può più usufruire delle detrazioni per le spese sostenute gli cambia molto e, certamente, non è incentivato a realizzare redditi superiori a 240.000 euro. Tanto vale anche per la limitazione ai redditi superiori a 120.000 euro.

Di seguito, in allegato A), si riporta l’elenco delle spese detraibili, come previste dall’art. 15 del T.U.I.R.

Dicevamo che tra le spese detraibili vi sono anche le spese sanitarie.

Queste spese sono state interessate dal comma 679 della Legge di Bilancio.

Tra le numerose detrazioni, previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta. Per avere un’idea di quanto la voce “spese sanitarie” sia presente nella dichiarazione dei redditi, basta osservare i recenti dati inseriti nella dichiarazione precompilata 2019 dall’Agenzia delle entrate: sono 754 milioni i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel periodo d’imposta 2018 e comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali. (fonte A.D.E.)

Per essere detraibile o deducibile dal reddito le spese per medicinali vanno documentate da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.

Al superamento della franchigia/limite di € 129,11 le spese sanitarie possono essere detratte dal reddito nella misura del 19%.

Dal 1° gennaio 2020, però, non è più consentito pagare in contanti alcune spese mediche, ma solamente in maniera tracciabile, con versamento bancario o postale, ovvero con carta di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento tracciabili, come ad esempio bonifici bancari.

Si riporta il disposto del comma 679 della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019), per contrastare il fenomeno dell’evasione:

“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e in altre  disposizioni  normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Si ricorda che le spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata nell’anno 2021 e, successivamente potranno essere controllate dal fisco.

Il successivo comma 680, però, chiarisce che tale limitazione non si applica alle spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e non si applica anche per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.

Per queste spese, quindi, non cambia nulla e possono essere pagate ancora con denaro contante.

Per i medicinali non è necessario soffermarsi perché è tale voce è di conoscenza comune a tutti.

Per i dispositivi medici che possono essere pagati con denaro contante. invece, non è sempre facile individuare quali siano. Per saperne di più si ritiene utile riportare parte della guida 2019, dell’Agenzia delle Entrate, e specificamente quanto indicato pag. 20 e seguenti.

Le somme pagate per acquistare o affittare i dispositivi medici, nella cui categoria rientrano anche le protesi, possono essere portate in detrazione al verificarsi di determinate condizioni.

È necessario, per esempio, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa.

In sostanza, non sono considerati validi gli scontrini e le fatture con la sola dicitura “dispositivo medico”. Nella categoria delle “protesi” rientrano non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità:

  • apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato);
  • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
  • occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo);
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, eccetera), comprese le batterie di alimentazione;
  • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
  • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera;
  • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera).

Per rendere più agevole individuare un dispositivo medico, alla circolare n. 20 del 2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, di quelli più comuni.

Alcuni dei dispostivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati dall’amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi:

  • macchina per aerosolterapia o apparecchio per la misurazione della pressione del sangue;
  • siringhe e relativi aghi;
  • ausili per incontinenti, compresi i pannoloni, anche se acquistati presso rivenditori commerciali;
  • materassi antidecubito.

Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI (che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:

  • per i dispositivi compresi nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2011 è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, invece, per la detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

I dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono avere la marcatura CE ma occorre che sia attestata la conformità al decreto legislativo n. 46/1997.

Per quanto detto innanzi, ai fini della regolare detrazione fiscale delle spese mediche, si consiglia di fare fotocopia degli scontrini pagati nell’anno, prima di compilare la dichiarazione dei redditi o il 730, perché nel tempo perdono il colore e sbiadiscono, altrettanto si suggerisce di fare per il documento di pagamento utilizzato. Se il fisco chiederà di esibire gli scontrini, per controllare le spese sanitarie sostenute nel 2020, il contribuente sarà tenuto ad esibire il documento della spesa sostenuta e copia del documento di pagamento utilizzato.

Non saranno riconosciute dal fisco, se pagate in contanti, le spese specialistiche rese al di fuori delle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il mancato riconoscimento della spesa sanitaria comporta la ripresa a tassazione dell’importo detratto.

 

ALLEGATO A)

Sintesi dell’art. 15 del T.U.I.R.

Il riferimento è alla detrazione del 19% riconosciuta per spese quali ad esempio:

♦ gli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie;

♦ gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, sui mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;

♦le spese sanitarie, per la parte che eccede € 129,11;

♦ i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

♦ le spese veterinarie, innalzate dalla Legge di Bilancio all’importo di € 500, limitatamente alla parte che eccede la franchigia di € 129,11;

♦ le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;

♦ le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;

♦ le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

♦ le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;

♦ spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);

♦ i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità̀ permanente;

♦ i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

♦ le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

♦ le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali;

♦ il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente;

Per la descrizione completa, delle suddette spese, si rinvia alla lettura dell’art. 15 del TUIR.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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