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Tribunale Salerno rigetta domanda di rimborso su “mediazione immobiliari”

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Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 738/2020 R.G.S. ha rigettato la domanda proposta da una società di intermediazione immobiliare per il pagamento di quasi 10.000,00 euro a titolo di compenso per essere intervenuta in riguardo a una compravendita di un immobile nel salernitano. Si costituiva in giudizio il convenuto/parte acquirente – rapp.ta e difesa dai suoi avvocati  dagli avv.ti Caponigro Orlando e De Luca Antonella – eccependo tra le altre cose che, seppure vi fosse stato iniziale conferimento di incarico all’agenzia, la compravendita si ebbe a concludere senza l’apporto casuale della stessa; ovvero, l’affare fu concluso per autonoma, successiva e distinta trattativa e a un prezzo diverso rispetto a quello proposto dall’agenzia. L’agente non ha fornito la prova necessaria a dimostrare che l’attività professionale posta in essere sia stata necessaria per la conclusione dell’affare. Ex aderso il convenuto ha dato piena prova di quanto eccepito, ottenendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese legali della soccombente. La Cassazione è univoca sul punto e conferma che “per aversi diritto alle provvigioni non basta che l’affare sia stato concluso, ma, in forza dell’art. 1755 c.c. occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell’intervento del mediatore, il quale, cioè, deve aver messo in relazione i contraenti con un’attività casualmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare (cfr tra le tante cass. Civ. sez. III sente. 15880/2010; cass sez. III sent. 23842/2008)
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