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Furto bancomat e accesso fraudolento ad App digitali: Banca deve risarcire il cliente

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“Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l’obbligo di assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall’utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo; ne consegue che l’intermediario può sottrarsi dall’obbligo di sostenere i costi risarcitori del danno determinato dall’uso non autorizzato dello strumento di pagamento soltanto quando riesca a dimostrare la colpa grave dell’utilizzatore”.

E’ quanto espresso dall’Arbitrato Bancario Finanziario – collegio di Napoli – con due provvedimenti n.00103366/22 dell’11.7.2022 e n. 0011348/22 del 28.7.2022, uniformandosi agli ultimi orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, ottenuti a seguito dei ricorsi proposti nell’interesse di due correntisti salernitani difesi dallo Studio Legale Caponigro – De Luca.

Con le suddette decisioni l’ABF ha disposto l’obbligo a carico dell’intermediario finanziario di rimborsare rispettivamente di € 800,00 ed € 2.400,00 sottratte illecitamente ai due correntisti, che, nonostante avessero denunciato tempestivamente alle autorità di polizia l’uno lo smarrimento del portafogli contenente il bancomat e l’altro una rapina con sottrazione di cellulare, si erano visti sottrarre dal proprio conto corrente le suddette somme e, successivamente, si erano visti negare il rimborso da parte della Banca sul presupposto che il blocco della carta di pagamento sarebbe avvenuto dopo la sottrazione illecita.

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