Bonus fiscale. Novità per canoni pagati da studenti fuori sede (di Luca De Franciscis)

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Il maxiemendamento del DDL n. 2942 del decreto Collegato alla legge di Bilancio 2018 è stato approvato dal Senato, con modifiche apportate dalla Commissione Bilancio, ed ora passa alla Commissione Bilancio della Camera.

Il Decreto Legge del 16/10/2017, n. 148, incrementato e modificato, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e quindi entro il 15 dicembre 2017.

Tra e novità apportate in Commissione Bilancio del Senato segniamo quella che riguarda i canoni pagati dagli studenti fuori sede.

Attualmente l’art. 15 del Testo Unico delle Imposte Dirette permette di detrarre dall’imposta lorda il 19% dei canoni relativi ai contratti di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché’ agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro (…omissis)

La Circolare del 16/02/2007 n. 11 (punto 2.3) dell’Agenzia delle Entrate alla domanda se possono beneficiare della detrazione per canoni di locazione gli studenti universitari che prendono in locazione alloggi siti nel comune sede dell’Università, nel caso in cui il loro comune di residenza appartenga alla stessa circoscrizione provinciale ovvero sia ubicato a meno di 100 km di distanza, aveva confermato che non può beneficiare della detrazione in relazione ai contratti di locazione immobiliare, se le due predette condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte.

Che questa norma fosse alquanto limitativa è stato osservato da più parti.

Per gli studenti universitari che devono seguire corsi anche serali, sia per il percorso di studio sia anche per corsi di specializzazioni, obbligatori per alcune facoltà, si rende necessario trovare alloggio nella città ove è ubicato l’Istituto di Studio.

Non sempre vi sono mezzi di trasporto che assicurino il rientro nel luogo di residenza in orari che permettano una vita possibile e dignitosamente civile. Si rende opportuno pertanto, cercare un alloggio il più possibile vicino agli Istituti di studio.

Studiare può essere anche bello, ma sobbarcarsi a estenuanti spostamenti di buon’ora la mattina con rientro a casa in tarda ora non è tollerabile da tutti.

Imporre una distanza chilometrica (restano fermi i 100 chilometri) per avere un sia pur minimo beneficio fiscale (detrazione IRPEF del 19% sull’imposta lorda) non è condivisibile da molti.

I genitori con figli studenti fuori sede che pagano canoni di locazione, devono poter beneficiare del BONUS senza preoccuparsi di verificare la distanza dall’università (100 chilometri) e della provincia (diversa o non) in cui risiedono. Le due condizioni imposte non consentono scelta e sono legate a circostanze del tutto casuali che creano, comunque, disparità a soggetti che hanno la stessa esigenza e devono raggiungere lo stesso scopo.

Forse potrebbe essere sufficiente per tutti conservare la ricevuta di pagamento, per chiedere la detrazione dei canoni pagati, nel limite imposto dall’art. 15 del T.U.I.R., attualmente di € 2.633, senza verificare il comune di residenza e conteggiare i chilometri (tra l’altro non sempre facile da dimostrare). Il beneficio fiscale è confermato in 500 euro (2.633 x 19% = 500,27).

La novità apportata con le modifiche fatte dalla Commissione del Senato elimina le parole “comunque in una provincia diversae consente, quindi, di poter trovare alloggio in Comuni della stessa provincia di residenza. Viene cancellata, quindi, una delle due condizioni.

Ma per poter usufruire del bonus l’università dev’essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri, (nulla cambia per la distanza), si aggiungono solo (nel testo aggiornato) le parole: “o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate”.

Ci saranno sicuramente chiarimenti per come interpretare le parole “in zone montane o disagiate” e avere direttive certe, così da evitare rettifiche alla detrazione fiscale operata nella dichiarazione dei redditi.

Trovare alloggio in Comune della stessa provincia, lasciando in essere la distanza di 100 chilometri, accorciata a 50, solo per coloro che risiedono in zone montane o disagiate, non appare sufficiente a colmare le esigenze di molti.

Le novità approvate dalla Commissione del Senato appaiono riduttive e lo sforzo profuso non sembra sufficiente. La casistica è ampia e subordinare il bonus ai Comuni di residenza e alle distanze chilometriche, sembra non risolvere le reali difficoltà e aspettative degli interessati.

È stato inoltre previsto che le modifiche si applicano limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

Chissà che la limitazione (forse sperimentale), concessa per solo due anni, non porti ad un ravvedimento volto ad agevolare tutti gli studenti fuori sede e semplificare l’utilizzo della detrazione dei canoni pagati, senza porre limiti per le distanze chilometriche. Tra l’altro vien da osservare che il bonus, limitato a 500 euro annui, corrisponde in molti casi al pagamento di solo due canoni mensili.

Ogni modifica è possibile fino alla conversione in legge.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

www.studiodefranciscis.it

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