Condono per i tributi degli Enti Locali (di L. De Franciscis)

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Il decreto crescita è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ma non lo si può dire ancora del tutto definitivo.

Per avere certezza, sulle norme in esso contenute, bisognerà aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con il decreto crescita sono state approvate molte disposizioni di legge e tra queste quella della rottamazione delle entrate degli enti locali.

Con la nuova norma sarà possibile definire le multe auto, l’IMU, la Tassa sui rifiuti, l’Irap, il bollo auto e, comunque, tutte le entrate e, più semplicemente, i tributi degli enti locali attinenti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

L’art. 14/bis del decreto crescita, intitolato “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede che le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento o ruoli, relativi agli anni dal 2000 al 2017, potranno essere definite con il solo pagamento del tributo al netto delle sanzioni e interessi. Per dirla più semplicemente si allarga agli enti locali la già nota “pace fiscale”.

La definizione riguarda tutte le pendenze in essere con gli enti locali, notificati direttamente dai loro uffici o dai loro concessionari, diversi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia).

Sarà decisiva, per la definizione agevolata, la delibera che l’ente locale potrà adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione di legge. Entro 30 giorni, poi, gli enti che riterranno di adottare la delibera dovranno darne comunicazione sui loro siti istituzionali.

Non si può prevedere quali e quanti enti locali adotteranno la delibera per l’accesso alla definizione agevolata e rinunzieranno a cancellare i residui attivi dei loro bilanci. Quel che si può dire è che gli enti che hanno affidato l’incasso delle proprie entrate all’Agenzia delle entrate-Riscossione, per esempio i comuni, e quindi i loro cittadini, avranno automatico accesso alla definizione agevolata, senza attendere la delibera del Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda le modalità di accesso alla definizione agevolata, va precisato che la delibera dell’ente locale dovrà prevedere e stabilire:

il numero di rate e la relativa scadenza che non potrà superare la data del 30 settembre 2021;

le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero delle rate per il pagamento, nonché la pendenza dei giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario alla riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Come previsto per la definizione di altri tipi di definizione agevolata, l’art. 14/bis precisa che la presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.

La norma prevede anche che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce affetto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano l’attuazione delle disposizioni di cui innanzi avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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