Superbonus 110%. Ultimi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

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Da più di qualche mese l’Agenzia delle Entrate sta rispondendo, a più riprese, agli interpelli dei contribuenti.

Vi è l’obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle norme.

Non sono pochi i dubbi in merito all’applicazione delle disposizioni riguardanti il superbonus 110%. Ecco perché molti contribuenti interpellano l’Agenzia. La risposta, scritta e motivata, è per il contribuente una linea di comportamento, ovvero, come “un’autorizzazione” a procedere, per quella specifica fattispecie, e limitatamente al quesito posto.

Le risposte dell’Agenzia sono interpretazioni di parte e valgono per il richiedente. Non obbligano altri soggetti a condividerne le conclusioni, ma possono essere utili per dirimere dubbi. Sta di fatto però che i poteri di verifica, della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, sono assegnati alla stessa Agenzia, ecco perché è opportuno tenere in debita considerazione la sua l’interpretazione.

Va ricordato che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante al soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e sanzioni.

Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riportano gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in occasione di risposta agli interpelli.

Con l’interpello n. 595 del 16 dicembre 2020 un contribuente dichiara di essere proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Rappresenta che il condominio, in quanto sottoposto al vincolo indicato, non può effettuare interventi c.d. “trainanti” e che, fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende effettuare gli interventi c.d. “trainati” (ad esempio sostituzione degli infissi) sulle due singole unità immobiliari, fruendo della detrazione del 110% sulle spese sostenute in ambito di efficienza energetica.

Ritiene di poter beneficiare della detrazione al 110% sugli interventi “trainati”, effettuati sulle due singole unità immobiliari. Stante gli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, si applicano in ogni caso a tutti gli interventi cd. “trainati”, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’Agenzia, in risposta al quesito posto ritiene che il contribuente, in relazione alla fattispecie prospettata, possa accedere al superbonus 110%, purché sia certificato il miglioramento energetico.

Con l’interpello n. 596 del 17 dicembre 2020 una contribuente cittadina italiana non residente, dichiara di voler acquistare in Italia assieme a suo marito, cittadino italiano ivi residente, una casa sulla quale intende effettuare lavori di ristrutturazione.

Ciò posto, chiede se nel caso prospettato possa accedere alla detrazione prevista per il superbonus.

Ritiene che, nel caso in cui la casa venisse acquistata cointestata con il marito, non producendo la medesima alcun reddito imponibile in Italia, per la parte di sua proprietà, non avrebbe diritto ad alcuna detrazione e, pertanto, potrebbe usufruire dell’agevolazione in questione solo il marito, in relazione alla parte di sua proprietà.

L’Agenzia in risposta al quesito posto precisa, preliminarmente, che possono accedere al superbonus in quanto la norma riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Determina anche che sulla base dei chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 24/E del 2020 restano esclusi dall’accesso al Superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Nel caso di specie, l’istante se proprietaria di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, alla stessa non sarà precluso l’accesso al Superbonus. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l’istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio (sconto in fattura o cessione del credito).

Con l’interpello n. 600 del 17 dicembre 2020 un contribuente rappresenta di voler sostituire una “caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria” con l’istallazione di due impianti diversi:

  • uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • una “termo stufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione.

Ciò posto, in relazione all’intervento prospettato, l’istante chiede se possa accedere alle misure fiscali previste per gli interventi sugli edifici unifamiliari dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

L’Agenzia in risposta al quesito posto ritiene che nel caso di sostituzione di una ” caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione” e “alla produzione di acqua calda sanitaria” con uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria” e una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti, sia possibile beneficiare del Superbonus in quanto:

– lo “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ” rientra tra gli interventi trainanti di cui alla citata lettera c), comma 1, dell’articolo 119;

– la “termostufa a pellet”, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 119.

Con l’interpello n. 78 del 15 dicembre 2020 un contribuente residente all’estero, rappresenta di essere pieno proprietario di una unità abitativa (“Unità 1”) e nudo proprietario di altra unità abitativa (“Unità 2”) e di una unità adibita a magazzino (“Unità 3”), tutte formanti parte di un unico fabbricato plurifamiliare.

Riferisce che intende sottoporre a lavori di ristrutturazione, incluso il rifacimento completo della struttura (parte comune a tutte le unità immobiliari), con adeguato isolamento termico e miglioramento strutturale antisismico. Chiede se in relazione alle spese che sosterà per i predetti interventi possa usufruire del Superbonus del 110%.

L’Istante ritiene che la presenza di diversi diritti reali a carico di soggetti diversi sulle varie unità immobiliari del fabbricato plurifamiliare integri un condominio idoneo a determinare la fruibilità del Superbonus in capo a se stesso, in qualità di pieno proprietario dell’Unità 1, ed in capo all’usufruttuario e a se stesso, in qualità di nudo proprietario delle Unità 2 e 3; pertanto, a parere del Contribuente le parti comuni del fabbricato non sono oggetto della limitazione prevista a pagina 7, ultimo periodo, della circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.

L’Agenzia in risposta al quesito posto ritiene che il Superbonus non si applica, agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Al riguardo, si ritiene che, in mancanza di ulteriori precisazioni, tale chiarimento debba valere anche nel caso in cui, in relazione ad una o più unità immobiliari, il contribuente sia nudo proprietario.

Ai fini dell’accesso al Superbonus, quindi, anche in presenza di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare gli immobili in base ad un diritto reale di godimento, l’edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come “condominio”, in mancanza della pluralità dei proprietari.

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, di proprietà del solo istante, nonostante la presenza del diritto di usufrutto in relazione ad alcune di tali unità, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.

Per leggere altre risposte dell’Agenzia delle Entrate, agli interpelli riguardanti il superbonus 110%, cliccare su Superbonus Agenzia Entrate.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

 

 

 

 

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