In Italia, infatti, è il Decreto legge n. 95/2012, e concernente le “disposizioni urgenti per la re- visione della spesa pubblica, a disciplinare all’ art. 5, co. 8 il di- vieto di monetizzazione- per i dipendenti pubblici – delle ferie non godute; secondo il legislatore italiano, tale quadro normativo giustificato da ragioni a carattere puramente economico e di spesa pubblica.
La pronuncia europea ha convinto tuttavia, anche la Corte di Appello di Roma, a ribaltare la sentenza del giudice di prime cure, e relativa al caso di un infermiere, che si era visto negare dall’ amministrazione sanitaria di appartenenza, il diritto al giusto indennizzo per le ferie da lui maturate e non godute; secondo il giudice di secondo grado, l’ organizzazione della spesa pubblica non può intaccare con un diritto inalienabile. La sentenza così ha definitivamente chiuso il caso, obbligando la parte resistente a pagare il do- vuto al dipendente ricorrente.
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