Tortura, via libera dalla Camera: ora è reato, fino a 12 anni di carcere

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L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano. I sì sono stati 198 (Pd e Ap), i no 35 (Fi, Cor, Fdi e Lega), gli astenuti 104 (M5S, Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori). Le pene previste sono pesanti: la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, che salgono fino a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri.

Ci sono voluti quattro anni perché il Parlamento approvasse la legge. Quattro anni di stop, di divisioni tra le forze politiche e di tentativi di insabbiamento. L’iter del provvedimento, frutto della sintesi di 11 diverse proposte di legge, è stato particolarmente complicato: iniziato al Senato il 22 luglio del 2013, per poi essere licenziato un anno dopo, è approdato alla Camera nel 2015 per poi tornare nuovamente all’esame di palazzo Madama e, infine, essere licenziato da Montecitorio. Più volte modificato nei passaggi tra i due rami del Parlamento, il testo non ha subito ulteriori modifiche durante l’ultimo esame.

Si tratta di un provvedimento che ha diviso le forze politiche: voluto dal Pd e sostenuto dagli alleati di governo, gli alfaniani di Alternativa popolare, è invece stato osteggiato dalle forze di centrodestra, Lega e FdI in testa. I detrattori della legge sostengono che si tratta di un provvedimento punitivo nei confronti delle forze dell’ordine, limitandone il campo d’azione. Niente di tutto ciò, hanno sempre replicato Pd e governo, nessuna “norma vessatoria”, al contrario si tratta di un provvedimento che “colma una lacuna” e fa sì che l’Italia “non sia più fanalino di coda”, è stata sin dall’inizio la posizione dei sostenitori del testo.

• LE PENE
L’articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. La pena sale da 5 a 12 anni se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

• ARTICOLO 2 
L’articolo 2 stabilisce che “le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili” in un processo penale.

• LESIONE GRAVE
Se c’è “una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà”. Se invece “dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta”.

• ISTIGAZIONE
Viene anche punito da 6 mesi a 3 anni “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura”.

• STOP ESPULSIONI
Sono vietate le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta che sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura. La disposizione – sostanzialmente aderente al contenuto dell’articolo 3 della Convenzione Onu – precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni “sistematiche e gravi” dei diritti umani.

• ESTRADIZIONE
Viene poi previsto l’obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.

 IMMUNITA’
Il provvedimento esclude il riconoscimento di ogni “forma di immunità” per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale (comma 1). L’immunità diplomatica riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia nonché il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l’Italia da parte di uno Stato estero. Seguono l’articolo 5 (invarianza degli oneri) e l’articolo 6 (entrata in vigore).

• REAZIONI
“In Italia da oggi c’è il reato di tortura nel codice penale. Una legge da noi profondamente criticata per almeno tre punti: la previsione della pluralità delle condotte violente, il riferimento alla verificabilità del trauma psichico e i tempi di prescrizione ordinari”. Così in una nota l’Associazione Antigone. La legge approvata che incrimina la tortura non è la nostra legge e non è una legge conforme al testo Onu – denuncia Antigone -. Per noi la tortura è e resta un delitto proprio, ossia un delitto che nella storia del diritto internazionale, è un delitto tipico dei pubblici ufficiali”. “Quella approvata oggi dal Parlamento, che introduce con quasi 30 di ritardo il reato specifico di tortura nel codice penale ordinario, non è una buona legge. È carente sotto il profilo della prescrizione” dice Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia.

“A 33 anni della Convenzione Onu, l’Italia ha una legge contro la tortura. Un risultato importante, il migliore possibile oggi in Parlamento”, afferma la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro. “Il testo sarebbe stato più incisivo se non fosse stato modificato due anni fa. Ma davvero si pensa che un altro passaggio parlamentare sarebbe stato possibile? Se avessimo cambiato di nuovo questa legge non sarebbe mai nata”, ha sottolineato il capogruppo dem in commissione Giustizia, Walter Verini.

“Questo governo e questa maggioranza stanno riempiendo il Codice penale di norme assurde, con un diritto penale del consenso, modaiolo. Un diritto penale di consegna del Paese alle Procure, scambiando la giustizia con le indagini. Un atteggiamento gravissimo del quale pagheremo tutti le conseguenze”, attacca Francesco Paolo Sisto, secondo il quale il Pd sta “trasformando il nostro Paese in uno stato di polizia”.

Per FdI “passa l’infamia del ddl tortura voluto dal Pd: una legge che non punisce la tortura ma serve solo a criminalizzare le Forze dell’Ordine”, dice Giorgia Meloni. “Non sono riusciti ad approvare una legge che punisca per davvero il reato di tortura. È un giorno amaro”, è la linea pentastellata. Critiche anche le forze di sinistra: sia Mdp che Sinistra italiana si sono astenute, bollando il testo come una legge “debole, inefficace e poco incisiva”.

2 Commenti

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  • altra legge inutile e stupida, al pari del femminicidio, omicidio stradale, e in parte pure quello chiamato in quel modo orribile in una lingua che non è la nostra, stalking. Il motivo? semplicissimo: erano tutti reati già presenti nel codice penale dalla notte dei tempi! Anche per questo è assolutamente stupido parlare di legge di destra o di sinistra.. Quello che non c’era era un articolo con esattamente quei titoli, ma da qui si capisce la cattiva fede (usata per gettare fumo negli occhi) di chi ha proposto quelle modifiche.
    In dettaglio i reati già presenti erano: abuso mezzi di disciplina (570 Cp), percosse (581 Cp), lesioni volontarie (582 Cp), omicidio (575 Cp). Sia la tortura sia il supposto omicidio stradale erano configurabili senza alcun dubbio negli articoli già presenti, ovviamente se i giudici vogliono il reato bello e pronto come una ricetta di pasticceria allora arriveremo all’assurdo di avere un codice penale che parli di omicidio in cucina, in bagno, in macchina, per strada, in montagna e via dicendo..
    Ad esempio per lesioni aggravate dalla crudeltà e dal fatto che a commetterlo è uno delle ff.oo. le pene erano tra i 5 e 11 anni, e non mi pare poco.
    Una domanda, vi pare che grazie alla legge su femminicidi e omicidi stradali questi crimini siano diminuiti? forse prima era lecito uccidere una donna? o forse una donna vale più di un ragazzo? è questo che si vuole stabilire per legge? Mi pare che troppa gente si fa influenzare da queste campagne..
    Prego leggere bene quanto ho scritto prima di replicare magari attribuendomi cose che non ho detto, grazie!

  • Formisano ma che vai dicendo? la legge contro la tortura è di sinistra? a parte il fatto che era già un reato, e lo è sempre stato, ma cosa ne dici di guardare all URSS, Cina, Corea del Nord, Cambogia e pure Cuba? lo sai che in tutti quei paesi tortura e persecuzioni contro gay sono sempre state attive? ne ho esperienza diretta per Cuba (un amico cubano). Io non capisco in che mondo immaginario vivete, o forse vivete influenzati dalle solite testate tv-giornali. La tortura e la violenza sono condannabili e condannate da destra e sinistra, e fatte dall’estrema destra e estrema sinistra (nelle loro applicazioni pratiche, magari in teoria no): è storia. E dipendendo dall’epoca storica anche da varie religioni (di fatto quasi tutte). E’ assurdo creare scatole alle quali mettere etichette del genere.

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