Credito per le imprese vittime di mancati pagamenti (di Luca de Franciscis)

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È buona cosa ricordare che dal 3 marzo 2017 le imprese possono presentare la domanda di finanziamento agevolato con procedura informatica, per l’accesso al finanziamento agevolato a valere sul “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti”, istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 199 a 202).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un’utile GUIDA per chiarire i casi in cui è possibile accedere al “Fondo” per il finanziamento agevolato. La dotazione è di 30 mln di Euro per il triennio 2016/2018 e il 10% delle risorse, di 10 milioni per ciascun anno, sarà riservato alle PMI in possesso del rating di legalità.

Dalla guida si leggono con chiarezza le condizioni di ammissione e i riferimenti utili per accedere alla domanda. Viene chiarito che con decreto interministeriale 17 ottobre 2016 sono stati disciplinati i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo”. Con circolare DGIAI 22 dicembre 2016, n. 127554 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

In sintesi, dalla guida si legge che possono accedere al finanziamento le piccole e medie imprese (PMI):

– regolarmente costituite e iscritte nel registro imprese;

– nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

– che non sono in stato di scioglimento o liquidazione;

– che non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti;

– con sufficiente capacità di rimborso;

– in potenziale crisi di liquidità per mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate.

Vengono specificate le condizioni per rientrare tra le imprese vittime di mancati pagamenti; essere parte offesa in un procedimento penale in corso alla data del 1° gennaio 2016 a carico di una o più imprese debitrici imputate di almeno uno dei seguenti delitti:

1) estorsione, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale;

2) truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale;

3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del codice penale;

4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile.

Il finanziamento agevolato massimo concedibile, per un massimo di 500.000 euro, non può essere superiore al totale dei crediti vantati dalla PMI e non pagati alla data di presentazione della domanda.

Non deve risultare superiore alle capacità di rimborso dell’impresa richiedente e rientra nei massimali «de minimis» applicabili a seconda del settore di appartenenza della PMI.

l finanziamento, regolato a tasso d’interesse pari a 0%, deve avere durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, da restituire con rate semestrali posticipate.

Le imprese interessate possono consultare il sito www.mise.gov.it. per la presentazione della domanda, per chiarimenti e gli approfondimenti necessari.

 

Luca De Franciscis

dottore commercialista

www.studiodefranciscis.it

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