Possibile cedere i crediti verso la P.A. (di Luca De Franciscis)

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I crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) possono essere certificati come crediti commerciali, previa richiesta del creditore alla relativa P.A. (debitore).

I crediti cosi certificati possono essere:

– ceduti a banche o intermediari finanziari abilitati;

– compensati con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali;

– compensati con somme dovute in base agli “istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso”;

– utilizzati per ottenere il rilascio del DURC anche a fronte di oneri non ancora versati.

Dall’elenco di cui innanzi rileviamo che la legge permette di utilizzare i crediti certificati anche per gli “istituti deflattivi del contenzioso” e, quindi, di pagare con denaro creditizio, anziché con denaro contante, le richieste degli uffici impositori.

Si possono definire, quindi, controversie fiscali, ancor prima di intraprendere la strada del ricorso alle Commissioni Tributarie, con gli istituti di:

– Acquiescenza all’accertamento

– Accertamento con adesione

– Reclamo/Mediazione

– Conciliazione giudiziale

L’utilizzo dei crediti certificati verso la P.A. è stato prorogato anche per il 2018, come si rileva dalla lettura dall’allegato all’articolo 1, della Legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione del Decreto Dignità.

La proroga permette ai titolari di crediti nei confronti della P.A. di compensare, con Modello F24 telematico, le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti.

Si riporta il testo:

«Art. 12-bis. (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».

Per quanto innanzi le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 settembre 2014, si applicano anche per il corrente anno, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Sarà possibile compensare i crediti “non prescritti, certi, liquidi ed esigibili”, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi anche professionali, per la somma iscritta a ruolo di importo inferiore o pari al credito vantato, come previsto dal Decreto del Ministero di Economia e Finanze del 24/9/2014.

Per la certificazione del credito è necessario utilizzare la piattaforma informatica dei crediti commerciali.

Operativamente, la prima fase prevede l’accreditamento presso il sistema di self registration della Banca d’Italia; al termine si ottiene un codice e per proseguire seguire le istruzioni.

Per operare sulla piattaforma informatica con più facilità, può essere utile seguire le istruzioni della GUIDA VADEMECUM che fornisce dettagliate informazioni.

Il servizio di assistenza tecnica può essere attivato telefonicamente chiamando il numero verde gratuito 800-971701 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 oppure on line, utilizzando la voce del menu “invia una richiesta”.

Utili da leggere, sono anche le FAQ, presenti sul sito, in risposta alle domande frequenti.

Per ulteriori approfondimenti cliccare su Piattaforma dei Crediti Commerciali.

dott. Luca De Franciscis

dottore commercialista

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