Pace fiscale e accertamenti (di Luca De Franciscis)

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Il disegno di legge sulla “pace fiscale” è stato pubblicato in tempi brevissimi sulla Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore dal 24 ottobre.

Il Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, deliberato dal Governo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere presentato al Parlamento entro 60 giorni per la conversione in legge.

Sono, pertanto, in vigore le disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e tra queste la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Nel prosieguo ci limitiamo ad un breve excursus.

L’art. 2 del citato D. L. prevede che possono essere definiti con il solo pagamento delle imposte, complessivamente dovute, senza le sanzioni, interessi ed eventuali accessori, gli atti notificati entro la data del 24 ottobre 2018 e precisamente gli atti di recupero, avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione.

Questi atti possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto D. L. 119/2018 o, se più ampio entro il termine di cui all’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 19/6/1997 n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 15 richiamato riguarda il caso di rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione.

Sono definibili, per i richiami legislativi contenuti nel D. L., entro il termine di 30 giorni dal 24 ottobre 2018 e, quindi entro il 23 novembre 2018, le somme “contenute” negli inviti al contraddittorio di accertamento con adesione.

Il termine di 30 giorni appare molto breve per l’importanza della definizione agevolata. Ma è così.

Gli accertamenti con adesione “definiti” entro il 24 ottobre 2018 devono essere “perfezionati” e, quindi, pagati entro 20 giorni come previsto dall’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 19/6/1997, n. 218.

Gli importi per chiudere ogni pendenza, devono essere versati in unica soluzione oppure versati, secondo i termini di cui innanzi, con un massimo di venti rate trimestrali

Per le modalità di versamento a rate viene espressamente richiamato l’art. 8 del D. Lgs. 218/97 e in particolare i commi 2,3 e 4 che per brevità si trascrivono:

Comma 2.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Comma 3.

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.

Comma 4.

Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 L’aver riportato i suddetti commi rileva per le modalità di versamento rateale.

Buona e opportuna la chiusura dell’articolo 5 del D. L. n. 119/218 che preannuncia provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per adottare ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo in commento.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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