Registratori di cassa. Altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 13 del 20 marzo 2019, fornisce una specifica consulenza giuridica in merito all’interpretazione dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 127/2015 per i registratori di cassa.

Il chiarimento riguarda tutti i soggetti che devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Restano valide le opzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Per coloro che non hanno effettuato opzioni l’obbligo parte dal 1° luglio 2019 se con volume d’affari superiore ad euro 400.000; per tutti gli altri a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Per gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT, l’Agenzia delle Entrate nella risposta al quesito posto chiarisce e riporta gli adempimenti necessari per la piena regolarità della trasmissione telematica.

La risposta n. 13 dell’Agenzia delle Entrate fornisce più di un chiarimento ed è utile prenderne visione per non incorrere in errori e/o omissioni. Si riportano alcuni punti ritenuti rilevanti.

Per gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto.

Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni.

Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.

L’elenco degli enti certificatori aggiornato all’11 gennaio 2019 è presente in fondo pagina dell’ADE laddove fornisce chiarimenti sui misuratori fiscali. Per consultare l’elenco dei certificatori cliccare qui.

Qualora i punti vendita dell’esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche.

A tal fine l’esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità.

L’Agenzia delle Entrate nelle conclusioni riferisce che è regola generale adempiere alla certificazione dei processi delle Specifiche Tecniche entro le date prefissate del 1° luglio 2019 e del 1° gennaio 2020, e non dopo tali date.

Per leggere il quesito e la consulenza giuridica n. 13 del 20 marzo 2019 cliccare su: Agenzia delle Entrate “la consulenza”.

Per leggere la risposta del 3 agosto 2017, a chiarimenti e precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, sulla soluzione per “soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita”, paragrafo 3 delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, cliccare su: chiarimenti e precisazioni.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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