Reddito di cittadinanza in Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2019

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Il decreto legge 28 gennaio 2018, n. 4 per le disposizioni urgenti sul reddito di cittadinanza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2019 ed è già in vigore dal 29 marzo.

Sul sito dell’INPS dal 28 febbraio è possibile scaricare il modello di domanda per la richiesta del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, beneficio economico introdotto dal suddetto decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

Sul sito dell’INPS è stato pubblicato un utile manuale che può fungere da guida per coloro che vogliono leggere in maniera semplice tutte le notizie utili. Per approfondire cliccare su: manuale del reddito di cittadinanza.

Il decreto legge nei ripetuti passaggi di letture e riletture ha subito modifiche che hanno portato novità rispetto al testo originario.

Cenni sulla pensione di cittadinanza.

La “pensione di cittadinanza” spetta nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Nel caso di nuclei già beneficiari del reddito di cittadinanza, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane.

La circolare INPS del 20 marzo chiarisce, tra l’altro, che nel caso in cui il nucleo sia già beneficiario del reddito di cittadinanza, la pensione decorre, senza la necessità di presentare una nuova domanda, dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi della normativa sull’aspettativa di vita.

I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico della pensione di cittadinanza, nonché le procedure per la gestione della stessa, sono le medesime del Reddito di cittadinanza.

Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, sono esclusi dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:

  • percettori di reddito di cittadinanza pensionati;
  • beneficiari della pensione di cittadinanza;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità, come definita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato.

Sono inoltre possibili esoneri dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti.

Sul sito INPS e possibile leggere in maniera chiara ed esaustiva:

– Cos’è il reddito di cittadinanza;

– A chi è destinato;

– Come si calcola;

– Perdita del diritto:

– Le FAQ (risposte alle domande frequenti) ed altro ancora.

Per consultare il sito Inps cliccare su SITO INPS.

Per la Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2019 che ha pubblicato il decreto legge 28 gennaio 2018, n. 4 per le disposizioni urgenti sul reddito di cittadinanza, in vigore dal 29 marzo 2019, cliccare su Gazzetta Ufficiale.

 

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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